Cassazione Civile, Sentenza n. 14019/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva accolto l'appello degli originari attori, dichiarando risolto per inadempimento l'ordine di acquisto di obbligazioni argentine del 19/05/2000 e condannando Credito Emiliano alla restituzione delle somme investite (dedotte le cedole). I motivi di ricorso contestavano, tra l'altro, la qualificazione giuridica del rimedio (risoluzione vs annullamento), la possibilità di risolvere i singoli ordini rispetto al contratto quadro, l'esistenza e l'adempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza da parte della banca, l'omesso esame di una segnalazione di non adeguatezza e, infine, l'individuazione del dies a quo della prescrizione per l'azione di risoluzione (la banca sosteneva che il termine non potesse decorrere dalla data di default dell'emittente come ritenuto dalla corte distrettuale).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti da Credito Emiliano (primo, secondo, terzo) e dichiarato inammissibili altri motivi (quarto e quinto), ritenendo fondate le argomentazioni dei resistenti in ordine alla valutazione di merito sugli obblighi informativi e sull'adeguatezza dell'investimento. Tuttavia la Corte ha accolto il settimo motivo relativo all'errata individuazione del dies a quo della prescrizione: ha affermato il principio che, in caso di azione volta alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario e alla restituzione di quanto investito, il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di esecuzione dell'ordine (momento in cui si realizza l'inadempimento per mancata informazione/adeguatezza), non dalla data del default dell'emittente. Per tale motivo la sentenza della Corte d'appello è stata cassata limitatamente a quel profilo e rinviata al giudice di merito per verificare la sussistenza o meno della prescrizione alla data di proposizione dell'azione (18/01/2011).
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati
La Corte conferma che l'intermediario ha obblighi sia di acquisizione di informazioni (profilatura) sia di informazione attiva; tali obblighi perdurano sino al momento di esecuzione dell'ordine e la loro violazione integra un inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione dell'ordine
art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998
non possono effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio
L'obbligo informativo specifico è temporizzato fino all'esecuzione dell'ordine; l'intermediario non può eseguire operazioni senza aver fornito quelle informazioni essenziali
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
Regola l'obbligo di astensione e la segnalazione motivata in caso di operazioni inadeguate: la mancata valutazione di adeguatezza può integrare un inadempimento che legittima rimedi contrattuali
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998
grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta
In giudizio l'investitore deve allegare l'inadempimento e il danno; l'intermediario deve provare l'adempimento degli obblighi informativi e la diligenza specifica richiesta
art. 1429 c.c.
Citato nella controversia come riferimento al vizio del consenso; la Corte rileva che il riferimento al vizio del consenso nella motivazione della corte territoriale è un refuso: il rimedio applicato era la risoluzione per inadempimento, non l'annullamento per vizio del consenso
art. 1458 c.c.
Richiamato per l'effetto retroattivo della risoluzione: la sentenza di merito ha disposto la restituzione delle somme in favore degli attori con detrazione delle cedole incassate
art. 1453 c.c.
Riferimento alla disciplina della risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della corte d'appello sulla risoluzione dell'ordine in quanto inadempimento dell'intermediario
art. 2935 c.c.
la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui diritto può essere fatto valere
La Corte enuncia il principio che per l'azione di risoluzione e restituzione derivante da inadempimento informativo l'originaria decorrenza del termine decennale è la data di esecuzione dell'ordine (momento dell'inadempimento), non la data del default dell'emittente
Massime di principio
- L'intermediario ha obblighi informativi attivi e di profilatura che si estendono fino al momento di esecuzione dell'ordine: eseguire l'operazione senza aver fornito adeguate informazioni integra un inadempimento contrattuale
- Le singole operazioni (ordini) possono essere risolte autonomamente rispetto al contratto quadro quando l'inadempimento riguardi gli obblighi inerenti a quelle operazioni; dunque la risoluzione può riguardare il singolo ordine oltre che, eventualmente, l'intero rapporto
- L'onere di allegazione grava sull'investitore (deve dimostrare l'inadempimento e il nesso col danno/ingerenza), mentre l'intermediario deve provare di avere adempiuto agli obblighi informativi con la specifica diligenza richiesta
- La dichiarazione sottoscritta dal cliente circa la presa d'atto della non adeguatezza non è in sé confessione probatoria: moduli standard non dimostrano necessariamente la piena consapevolezza del rischio
- Differenziare sempre la domanda: per le azioni risarcitorie il dies a quo della prescrizione decorre quando il danno è oggettivamente percepibile dal cliente; per le azioni di risoluzione per inadempimento il dies a quo è la data di esecuzione dell'ordine (momento dell'inadempimento)
- La censura in sede di legittimità sul merito fattuale è limitata: le valutazioni di fatto della corte di merito sono sindacabili solo per vizio motivazionale; non è consentito un nuovo esame delle prove
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