Ordinanza n. 3092/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di Rifiuto – Rigetto – Diniego del “VISTO d’INGRESSO” per turismo, emesso dal Console Generale dell’Ambasciata Italiana in Nigeria Dott. -OMISSIS-, notificato a mani della ricorrente in data 04.12.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per turismo emesso da una sede diplomatica italiana in Nigeria
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per turismo, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il visto era stato richiesto per un viaggio in Italia previsto nel periodo novembre 2025-gennaio 2026. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato il diniego, mentre l'amministrazione lo ha giustificato con un ragionevole dubbio sull'attendibilità dei documenti prodotti, in particolare riguardo alla condizione economica e lavorativa della richiedente nel Paese d'origine. È inoltre emerso che, a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute della persona ospitante, la ricorrente intendeva proseguire il soggiorno in Italia svolgendo attività di badante, senza avere seguito le procedure necessarie per tale attività.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase, ha ritenuto non irragionevole il diniego fondato sul ragionevole dubbio circa l'attendibilità della documentazione prodotta e sul conseguente rischio di abuso del titolo di ingresso. Tale rischio risultava ulteriormente corroborato dall'ammissione della ricorrente di voler proseguire il soggiorno in Italia lavorando come badante senza aver previamente seguito le procedure richieste. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di un visto d'ingresso può ritenersi sorretto da fumus di legittimità quando l'amministrazione abbia fondato la decisione su un ragionevole dubbio circa l'attendibilità dei documenti prodotti dal richiedente, soprattutto in relazione alla sua situazione economica e lavorativa nel Paese d'origine.
- Il rischio di abuso del visto può essere valorizzato ai fini della decisione cautelare quando, oltre ai dubbi sulla documentazione, emerga che il richiedente intende prolungare il soggiorno per svolgere un'attività lavorativa senza aver seguito le procedure necessarie per il relativo ingresso o esercizio.
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