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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09043/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la condanna per ricettazione (carnet di assegni provento di furto denunciato il 17/03/2010). Deduce un unico motivo: violazione dell'art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata il 17/03/2020. Sostiene che, ai fini del computo prescrizionale, non si doveva tener conto della recidiva reiterata e specifica perché tale circostanza aggravante è stata contestata dal pubblico ministero per la prima volta in dibattimento il 22/04/2021 (quindi illegittimamente), e che all'imputato, assente in dibattimento, non è stato notificato il verbale contenente la nuova contestazione. Inoltre rileva che la recidiva risultava dal casellario, documento già presente nel fascicolo di dibattimento (art. 431 c.p.p.), per cui la contestazione tardiva sarebbe inammissibile o, comunque, inefficace ai fini del computo della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva della recidiva effettuata dal pubblico ministero in dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p., anche quando si fonda su atti già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari (casellario). Ha chiarito che la recidiva qualificata è aggravante ad "effetto speciale" rilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione (art. 157 cod. pen. e correlati), e che la sua esclusione avrebbe portato all'estinzione del reato, mentre inclusa il termine prescrizionale decorre dal 17/03/2010 per anni 22 mesi 2 e giorni 20 e non è ancora spirato. Quanto alla mancata notifica del verbale contenente la contestazione al difensore dell'imputato assente, la Corte ha qualificato la relativa nullità come relativa e sanata per omissione di tempestiva eccezione alla successiva udienza; quindi il vizio non è efficace in sede di impugnazione tardiva. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali per questo grado e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 157 nel senso che il tempo necessario a prescrivere deve tenere conto della recidiva qualificata (aggravante ad effetto speciale); la recidiva quindi incide sul termine prescrizionale e sulle eventuali proroghe per atti interruttivi.

  • art. 70 cod. pen.

    Ricordata per definire la recidiva come circostanza soggettiva inerente alla persona dell'imputato; la recidiva è considerata nella modulazione della pena e, se qualificata, come aggravante ad effetto speciale.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina delle circostanze che producono effetti speciali nella determinazione della pena (in combinazione con art. 63 e art. 70).

  • art. 63 cod. pen.

    Usato per spiegare cosa si intende per aggravante ad effetto speciale (aumento della pena superiore a un terzo), principio rilevante per qualificare la recidiva e il suo impatto sulla prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato per affermare che la recidiva incide anche sulla entità della proroga del tempo prescrizionale in presenza di atti interruttivi.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Il casellario giudiziale è atto contenuto nel fascicolo del dibattimento; la recidiva può risultare da documentazione già acquisita e quindi essere oggetto di contestazione suppletiva in dibattimento.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Consente la contestazione suppletiva di circostanze aggravanti o reati concorrenti in dibattimento; la Corte afferma che tale contestazione è legittima anche se si fonda su atti già in possesso del pubblico ministero al momento dell'esercizio dell'azione penale.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato in contrapposizione alla disciplina delle modifiche dell'imputazione; la Corte distingue tra modifica dell'imputazione di reato e contestazione di circostanza aggravante in dibattimento.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Citato in riferimento alla celebrazione del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione con contraddittorio scritto senza trattazione orale, in mancanza di richiesta di trattazione orale da parte delle parti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La recidiva qualificata (aggravante ad effetto speciale) rileva sia per la determinazione della pena sia ai fini del calcolo del termine di prescrizione: va sempre valutata quando è validamente contestata e accertata.
  • Il pubblico ministero può contestare supplettivamente la recidiva in dibattimento anche sulla base di atti già presenti nel fascicolo (es. casellario). Tale contestazione non richiede la sopravvenienza di nuovi elementi probatori.
  • La mancata notifica del verbale contenente la contestazione della recidiva all'imputato assente costituisce nullità relativa che va tempestivamente eccepita; se non rilevata all'udienza successiva la nullità si considera sanata e non è opponibile in sede di impugnazione tardiva.
  • Se l'esclusione della recidiva determini l'estinzione del reato per prescrizione, il difensore deve tempestivamente eccepire vizi procedurali relativi alla contestazione della recidiva (e richiedere la declaratoria di estinzione) già nelle udienze successive alla contestazione in dibattimento.
  • In pratica, difesa e pm devono verificare il contenuto del fascicolo (casellario) prima e durante il dibattimento: la conoscenza per tabulas dei precedenti rende legittima la contestazione suppletiva, mentre la difesa deve agire prontamente per non perdere i rimedi processuali.

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