Cassazione Penale, Sentenza n. 36217/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la conferma della condanna per diffamazione. Il motivo unico denunciava la carenza di motivazione della sentenza di appello in ordine all'elemento soggettivo (dolo): Petrucci sosteneva di aver trasmesso la lettera offensiva tramite Messenger in un contatto privato con l'avv. Piccinini e di non essere a conoscenza che altri membri dell'associazione potessero avere accesso a quella conversazione; pertanto non avrebbe previsto né accettato la divulgazione a più persone. La Corte di appello aveva ritenuto, in modo assertivo, che l'uso di un profilo riconducibile a un'associazione comportasse la previsione e l'accettazione della conoscenza da parte del direttivo, desumendo il dolo eventuale senza confutare le specifiche allegazioni difensive.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo denunciato (vizi di motivazione in punto di dolo) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato era ormai estinto per prescrizione (fatto commesso il 12/11/2015; termine massimo di prescrizione scaduto il 27/12/2023, con computo dei periodi di sospensione per legittimo impedimento entro i limiti previsti). Ha altresì annullato la decisione agli effetti civili e ha rinviato il giudizio civile al giudice competente per valore in grado d'appello, rimettendo a questo anche la liquidazione delle spese relative al presente grado di cassazione.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che punisce la diffamazione: reato composto dall'offesa alla reputazione comunicata con più persone. La Corte ricorda che è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale e che l'elemento soggettivo richiede la rappresentazione o la volontà che l'espressione denigratoria venga a conoscenza di più persone.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sul computo della prescrizione e sui termini massimi. Applicate per calcolare la scadenza del termine prescrizionale (il fatto del 12/11/2015 è prescritto il 27/12/2023, tenendo conto dei periodi di sospensione per legittimo impedimento nei limiti di legge).
art. 622 cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento degli effetti civili della sentenza penale quando questa sia annullata in sede di cassazione; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente.
Massime di principio
- Per la diffamazione è essenziale non solo la materialità della comunicazione, ma anche la rappresentazione o previsione che l'offesa venga a conoscenza di più persone: l'elemento soggettivo (dolo o dolo eventuale) non va desunto in modo aprioristico ma valutato rispetto a quanto era effettivamente noto all'agente al momento dell'azione.
- L'uso di un profilo social riconducibile a un'associazione non determina automaticamente la consapevolezza della divulgazione a terzi: il giudice deve motivare come e perché ritenga che l'agente prevedesse o volesse la conoscenza da parte di altri soggetti.
- Se la decisione di merito non affronta e confuta specifiche allegazioni difensive rilevanti (soprattutto sulla soggettività del reato), sussiste vizio di motivazione che può fondare l'annullamento in Cassazione.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai periodi di sospensione (es. legittimo impedimento del difensore) e ai limiti temporali previsti dalla legge; una sentenza annullata per vizi di motivazione può comunque essere inefficace agli effetti penali se nel frattempo è intervenuta la prescrizione.
- Quando la condanna penale viene annullata in Cassazione, gli effetti civili possono essere disposti separatamente: la Corte può rinviare la questione al giudice civile per la riconsiderazione della domanda risarcitoria.
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