Sentenza n. 7823/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2023, nella parte in cui dispone che gli ivi richiamati introdotti nuovi benefici - inerenti il trattamento di quiescenza (e, in particolare, l'applicazione della più elevata aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo) - siano privi di effetto retroattivo e si applichino esclusivamente nei confronti del personale che cessa, con diritto a pensione, dall'11 maggio 2023 (art. 10, comma 5, del medesimo DPCM n. 1/2023); - occorrendo, della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2025, prot. n. -OMISSIS- Reg. U, di formale rigetto della domanda di attribuzione dei ridetti benefici economici; per l’accertamento - del diritto dei ricorrenti a beneficiare della nuova più favorevole disciplina sul trattamento di quiescenza (senza il limite temporale di cui al sopra menzionato DPCM); per la condanna - della Amministrazione convenuta a provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione del beneficio economico in questione (oltre alla corresponsione di arretrati, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DPCM n. 1 del 2023, art. 10, comma 5, nella parte in cui limita ai dipendenti cessati dal servizio dall'11 maggio 2023 l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per la quota retributiva della pensione, nonché il diniego dell'Amministrazione sull'istanza di estensione del beneficio
Esito
Favorevole al resistente (Presidenza del Consiglio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, transitati in quiescenza tra il 2022 e il 2023 con trattamento pensionistico misto, hanno contestato la limitazione temporale prevista dall'art. 10, comma 5, del DPCM n. 1 del 2023, che riconosce l'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo soltanto al personale cessato con diritto a pensione dall'11 maggio 2023. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 124/2007, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché eccesso di potere per illogicità, assurdità, ingiustizia manifesta, perplessità, irragionevolezza, sproporzione, carenza di giustificazione e ingiustificata disparità di trattamento. Hanno chiesto l'annullamento della disciplina limitativa, l'accertamento del diritto al beneficio anche per i già pensionati e la condanna alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarda il quantum della pensione e appartiene alla Corte dei conti; nel merito ha contestato la retroattività del beneficio e la dedotta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione senza esaminare i motivi di merito. Ha rilevato che i ricorrenti, già collocati in quiescenza, chiedono esclusivamente una diversa liquidazione della pensione mediante applicazione dell'aliquota del 2,44% alla quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995, con conseguente rideterminazione dell'assegno pensionistico. La pretesa incide quindi direttamente sul quantum del trattamento pensionistico e non sul rapporto di impiego o sullo stipendio percepito in servizio. In base agli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016, 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, nonché alla giurisprudenza richiamata, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie relative all'an e al quantum della pensione, comprese quelle riguardanti il computo di emolumenti o coefficienti nella base pensionistica e l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione della Corte dei conti quale giudice munito di giurisdizione e possibilità di prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21 legge n. 124/2007
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del trattamento di quiescenza; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione.
artt. 1 e 3 legge n. 241/1990
Norme invocate dai ricorrenti in materia di principi dell'azione amministrativa; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione.
art. 10, comma 5, DPCM n. 1/2023
Prevede la non retroattività della nuova disciplina pensionistica e la sua applicazione al personale cessato con diritto a pensione dall'11 maggio 2023; la legittimità della disposizione non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 174/2016
Attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione in materia pensionistica, comprendendo le controversie sull'an e sul quantum del trattamento.
artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934
Costituiscono, secondo il TAR, ulteriori basi normative della giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie relative al trattamento pensionistico.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti.
Massime di principio
- La controversia promossa da un dipendente già collocato in quiescenza per ottenere una diversa liquidazione della pensione, mediante applicazione di un coefficiente o beneficio alla quota retributiva, riguarda il quantum del trattamento pensionistico e appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti.
- La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica comprende ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che incidono sull'ammontare dell'assegno, comprese le questioni sul computo di emolumenti integrativi o coefficienti nella base pensionistica.
- La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando la pretesa pensionistica richieda di interpretare o valutare atti amministrativi attributivi del trattamento o dei relativi emolumenti, purché l'indagine incida esclusivamente sul trattamento di quiescenza e non sul pregresso rapporto di pubblico impiego.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: quando la domanda mira alla rideterminazione dell'importo della pensione già in godimento, la controversia è devoluta alla Corte dei conti, anche se formalmente impugna una disposizione amministrativa che disciplina il beneficio pensionistico.
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