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Sentenza

Sentenza n. 7823/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2023, nella parte in cui dispone che gli ivi richiamati introdotti nuovi benefici - inerenti il trattamento di quiescenza (e, in particolare, l'applicazione della più elevata aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo) - siano privi di effetto retroattivo e si applichino esclusivamente nei confronti del personale che cessa, con diritto a pensione, dall'11 maggio 2023 (art. 10, comma 5, del medesimo DPCM n. 1/2023); - occorrendo, della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2025, prot. n. -OMISSIS- Reg. U, di formale rigetto della domanda di attribuzione dei ridetti benefici economici; per l’accertamento - del diritto dei ricorrenti a beneficiare della nuova più favorevole disciplina sul trattamento di quiescenza (senza il limite temporale di cui al sopra menzionato DPCM); per la condanna - della Amministrazione convenuta a provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione del beneficio economico in questione (oltre alla corresponsione di arretrati, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo).

Giustizia amministrativa202502547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: DPCM n. 1 del 2023, art. 10, comma 5, nella parte in cui limita ai dipendenti cessati dal servizio dall'11 maggio 2023 l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per la quota retributiva della pensione, nonché il diniego dell'Amministrazione sull'istanza di estensione del beneficio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (Presidenza del Consiglio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, transitati in quiescenza tra il 2022 e il 2023 con trattamento pensionistico misto, hanno contestato la limitazione temporale prevista dall'art. 10, comma 5, del DPCM n. 1 del 2023, che riconosce l'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo soltanto al personale cessato con diritto a pensione dall'11 maggio 2023. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 124/2007, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché eccesso di potere per illogicità, assurdità, ingiustizia manifesta, perplessità, irragionevolezza, sproporzione, carenza di giustificazione e ingiustificata disparità di trattamento. Hanno chiesto l'annullamento della disciplina limitativa, l'accertamento del diritto al beneficio anche per i già pensionati e la condanna alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarda il quantum della pensione e appartiene alla Corte dei conti; nel merito ha contestato la retroattività del beneficio e la dedotta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione senza esaminare i motivi di merito. Ha rilevato che i ricorrenti, già collocati in quiescenza, chiedono esclusivamente una diversa liquidazione della pensione mediante applicazione dell'aliquota del 2,44% alla quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995, con conseguente rideterminazione dell'assegno pensionistico. La pretesa incide quindi direttamente sul quantum del trattamento pensionistico e non sul rapporto di impiego o sullo stipendio percepito in servizio. In base agli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016, 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, nonché alla giurisprudenza richiamata, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie relative all'an e al quantum della pensione, comprese quelle riguardanti il computo di emolumenti o coefficienti nella base pensionistica e l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione della Corte dei conti quale giudice munito di giurisdizione e possibilità di prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21 legge n. 124/2007

    Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del trattamento di quiescenza; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione.

  • artt. 1 e 3 legge n. 241/1990

    Norme invocate dai ricorrenti in materia di principi dell'azione amministrativa; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione.

  • art. 10, comma 5, DPCM n. 1/2023

    Prevede la non retroattività della nuova disciplina pensionistica e la sua applicazione al personale cessato con diritto a pensione dall'11 maggio 2023; la legittimità della disposizione non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 174/2016

    Attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione in materia pensionistica, comprendendo le controversie sull'an e sul quantum del trattamento.

  • artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934

    Costituiscono, secondo il TAR, ulteriori basi normative della giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie relative al trattamento pensionistico.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti.

Massime di principio

  • La controversia promossa da un dipendente già collocato in quiescenza per ottenere una diversa liquidazione della pensione, mediante applicazione di un coefficiente o beneficio alla quota retributiva, riguarda il quantum del trattamento pensionistico e appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti.
  • La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica comprende ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che incidono sull'ammontare dell'assegno, comprese le questioni sul computo di emolumenti integrativi o coefficienti nella base pensionistica.
  • La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando la pretesa pensionistica richieda di interpretare o valutare atti amministrativi attributivi del trattamento o dei relativi emolumenti, purché l'indagine incida esclusivamente sul trattamento di quiescenza e non sul pregresso rapporto di pubblico impiego.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: quando la domanda mira alla rideterminazione dell'importo della pensione già in godimento, la controversia è devoluta alla Corte dei conti, anche se formalmente impugna una disposizione amministrativa che disciplina il beneficio pensionistico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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