Cassazione Civile, Ordinanza n. 21594/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento per giusta causa intimato da una società postale a un direttore di filiale, accusato di avere aperto quattro conti correnti postali in favore di soggetti assenti mediante fotocopie alterate di documenti di riconoscimento e di avere aperto un ulteriore conto in favore di un soggetto fallito. Il lavoratore ha impugnato il recesso; il tribunale ha ravvisato la tardività della contestazione disciplinare. In appello, la Corte territoriale ha distinto gli addebiti: ha ritenuto intempestiva la contestazione solo per l'episodio relativo al soggetto fallito, ma tempestiva per gli altri fatti; tuttavia ha escluso che la condotta integrasse una mancanza tale da giustificare il licenziamento in tronco, anche per difetto dei presupposti per convertire il recesso in giustificato motivo soggettivo ai sensi del CCNL. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul dovere di diligenza e correttezza del prestatore, delle disposizioni antiriciclaggio/identificazione della clientela richiamate, nonché dell'art. 56 del CCNL e dell'art. 2119 c.c., sostenendo che l'apertura dei conti con documenti non originali, in assenza dei clienti e pur in presenza di persone note al dipendente, costituisse condotta illecita e di gravità tale da integrare giusta causa di licenziamento senza preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e della proporzionalità della sanzione, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre evidenziato che la statuizione sulla tardività della contestazione relativa al conto aperto in favore del soggetto fallito non era stata specificamente impugnata ed era quindi coperta da giudicato interno. Conseguentemente la sentenza di appello, che aveva escluso la giusta causa e la riconducibilità della condotta alle ipotesi contrattuali di recesso senza preavviso, è rimasta ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2104 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del dovere di diligenza del lavoratore, ma la Cassazione non ha rivalutato il merito della sua applicazione concreta
art. 1175 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto
art. 1362 c.c. e ss.
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione delle norme contrattuali e collettive invocate
artt. 15, 18 e 19 D.lgs. n. 231/2007
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'illiceità della condotta nell'identificazione della clientela e nell'acquisizione dei documenti
art. 56 CCNL Poste 2007
la Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha escluso la ricorrenza dei presupposti di recidiva plurima e di grave danno alla società o alle persone per applicare la previsione disciplinare più grave
art. 2119 c.c.
richiamato quale norma sulla giusta causa di licenziamento; la Cassazione ribadisce che la sua concreta applicazione implica un giudizio di merito sulla gravità e proporzionalità non sindacabile se adeguatamente motivato
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La giusta causa di licenziamento è una clausola generale che richiede la verifica della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, dell'incidenza sul vincolo fiduciario e della proporzionalità tra condotta e sanzione; tale valutazione, se congruamente motivata, appartiene al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito e delle prove: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sia logicamente e giuridicamente corretta.
- La deduzione di un vizio sul punto già deciso impone una specifica impugnazione della relativa statuizione; in mancanza, la decisione si consolida per giudicato interno.
- Laddove il contratto collettivo subordini il recesso senza preavviso a presupposti ulteriori rispetto alla mera astratta gravità del fatto, occorre verificarne rigorosamente la ricorrenza concreta; se tali presupposti mancano, non è consentita la qualificazione automatica del fatto come licenziamento in tronco.
- Quando la norma di settore richiede al lavoratore un determinato adempimento documentale ma non l'attestazione della conformità delle copie agli originali, non può imputarsi disciplinarmente al dipendente la mancata rilevazione di alterazioni non percepibili ictu oculi, salvo specifici obblighi ulteriori provati in giudizio.
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