Ordinanza n. 15612/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del GSE dell’8 maggio 2023 di richiesta di restituzione degli incentivi relativi a un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Noceto
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, nell’ambito di una verifica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, ha chiesto la restituzione degli incentivi riferiti a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3.169,44, sito nel Comune di Noceto. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso: rileva invece che la società è divenuta Mano Energy S.r.l. in liquidazione e che è stata assoggettata a liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 19/2024 del 17 maggio 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l’interruzione del processo, in applicazione dell’art. 143, comma 3, del d.lgs. 14/2019 e dell’art. 79, comma 2, c.p.a., poiché l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del giudizio. Ha precisato che il processo potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione di segreteria dell’ordinanza di interruzione. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice
L’apertura della liquidazione giudiziale comporta l’interruzione del processo; il termine per riassumerlo decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione.
art. 79, comma 2, c.p.a.
in applicazione del combinato disposto dell’art. 143, co. 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dell’art. 79, co. 2, c.p.a., nel caso di specie va dichiarata l’interruzione del giudizio
Nel processo amministrativo, l’apertura della liquidazione giudiziale comporta la dichiarazione di interruzione del giudizio secondo la disciplina richiamata.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Ritenuto che il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto, ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. e che il dies a quo per la riassunzione decorra dalla data della comunicazione della segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione
Dopo l’interruzione, il giudizio può essere proseguito o riassunto; nel caso deciso, il termine decorre dalla comunicazione della segreteria dell’ordinanza di interruzione.
Massime di principio
- L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo amministrativo; il termine per la riassunzione decorre da quando il giudice dichiara l’interruzione.
- Dichiarata l’interruzione del processo amministrativo, il giudizio può essere proseguito o riassunto secondo l’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; nel caso deciso, il termine decorre dalla comunicazione di segreteria della pronuncia di interruzione.
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