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Ordinanza

Ordinanza n. 15612/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202310937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del GSE dell’8 maggio 2023 di richiesta di restituzione degli incentivi relativi a un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Noceto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, nell’ambito di una verifica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, ha chiesto la restituzione degli incentivi riferiti a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3.169,44, sito nel Comune di Noceto. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso: rileva invece che la società è divenuta Mano Energy S.r.l. in liquidazione e che è stata assoggettata a liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 19/2024 del 17 maggio 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’interruzione del processo, in applicazione dell’art. 143, comma 3, del d.lgs. 14/2019 e dell’art. 79, comma 2, c.p.a., poiché l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del giudizio. Ha precisato che il processo potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione di segreteria dell’ordinanza di interruzione. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice

    L’apertura della liquidazione giudiziale comporta l’interruzione del processo; il termine per riassumerlo decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    in applicazione del combinato disposto dell’art. 143, co. 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dell’art. 79, co. 2, c.p.a., nel caso di specie va dichiarata l’interruzione del giudizio

    Nel processo amministrativo, l’apertura della liquidazione giudiziale comporta la dichiarazione di interruzione del giudizio secondo la disciplina richiamata.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Ritenuto che il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto, ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. e che il dies a quo per la riassunzione decorra dalla data della comunicazione della segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione

    Dopo l’interruzione, il giudizio può essere proseguito o riassunto; nel caso deciso, il termine decorre dalla comunicazione della segreteria dell’ordinanza di interruzione.

Massime di principio

  • L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo amministrativo; il termine per la riassunzione decorre da quando il giudice dichiara l’interruzione.
  • Dichiarata l’interruzione del processo amministrativo, il giudizio può essere proseguito o riassunto secondo l’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; nel caso deciso, il termine decorre dalla comunicazione di segreteria della pronuncia di interruzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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