Cassazione Penale, Sentenza n. 26737/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in appello per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Dopo il rigetto del ricorso ordinario per cassazione, il difensore munito di procura speciale ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo un errore di fatto decisivo nella precedente sentenza di legittimità. Secondo la difesa, la Corte avrebbe omesso di valutare specifici motivi di impugnazione con cui erano state contestate le condotte ritenute significative della partecipazione punibile, in particolare: la capacità del centro studi gestito dall’imputato di rilasciare titoli di studio e la pretesa rilevanza di false fatturazioni poste a fondamento del concorso nell’associazione. Sosteneva inoltre che, in un separato giudizio relativo alle false fatturazioni, l’imputato era stato definitivamente assolto dal delitto fiscale e che tale dato sopravvenuto, decisivo, non era stato considerato nella pronuncia di conferma della condanna. Il ricorso mirava quindi a ottenere la revisione della decisione di cassazione per supposto travisamento percettivo dei dati processuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ribadito che il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo per errore di fatto percettivo, cioè per una svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, non quando la doglianza investe la valutazione degli elementi probatori o propone una lettura alternativa dei fatti. Nel caso concreto, i motivi non denunciavano un errore percettivo, ma contestavano il giudizio già espresso dalla Corte sulla rilevanza degli elementi indiziari della partecipazione mafiosa, chiedendo una rivalutazione del merito non consentita. Quanto alla dedotta assoluzione nel procedimento sulle false fatturazioni, la Corte ha osservato che il ricorso non dimostrava la coincidenza tra gli episodi oggetto di assoluzione e quelli valorizzati nella sentenza impugnata; inoltre, la responsabilità ex art. 416-bis c.p. era stata fondata anche su altri elementi autonomi, come spedizioni punitive e ulteriori condotte. Conseguentemente l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, perché formulata solo per iscritto, senza partecipazione alla discussione orale, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2023.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il rimedio straordinario è limitato all'errore di fatto percettivo commesso dalla Corte di cassazione; non consente di censurare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
art. 416-bis c.p.
Richiamato come fattispecie incriminatrice della condanna confermata, rispetto alla quale i motivi dedotti tendevano a ottenere una diversa valutazione degli elementi di partecipazione mafiosa.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Usato per la forma di riassunto dei motivi del ricorso straordinario.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione di legittimità sia stata viziata da una svista percettiva interna agli atti del giudizio di cassazione; non è utilizzabile per contestare la valutazione degli elementi probatori o per proporre una lettura alternativa dei fatti già esaminati.
- Quando la censura richiede alla Corte di riconsiderare la rilevanza di dati processuali già valutati, il vizio dedotto è di giudizio e non di fatto, con conseguente esclusione dell'art. 625-bis c.p.p.
- L'allegazione di un proscioglimento intervenuto in altro procedimento è rilevante solo se la difesa dimostra con precisione che si tratta dei medesimi episodi valutati nella sentenza oggetto di ricorso e che tale dato incide effettivamente sulla tenuta della motivazione.
- La responsabilità per associazione mafiosa può poggiare su una pluralità di elementi autonomi; l'eventuale venir meno di uno solo di essi non travolge automaticamente l'intero impianto probatorio, se permangono ulteriori dati di conferma.
- Nel giudizio di cassazione celebrato con trattazione orale, la parte civile che non intervenga in udienza non può ottenere la condanna dell'imputato al rimborso delle spese solo mediante deposito di memoria o nota spese in cancelleria.
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