Cassazione Penale, Sentenza n. 1545/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha riconosciuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale (in relazione al fallimento Unimold s.r.l.) e di concorso in bancarotta fraudolenta per dissipazione (in relazione al fallimento Stampomaster s.r.l.), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale, sulla valutazione delle prove e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità: le censure riproponevano in sostanza le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice d'appello senza indicare una correlazione puntuale tra gli atti e le argomentazioni di quest'ultimo. La Corte ha ritenuto la motivazione d'appello logica e motivata, con elementi che indicano la volontà di occultare le scritture contabili e la consapevolezza dell'imputato circa l'effetto del distacco dei beni sulla posizione dei creditori. Ha inoltre ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti generiche, considerata la gravità dei fatti e i precedenti penali. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Invocato per dichiarare inammissibile il ricorso quando manca specificità e correlazione tra le censure e la motivazione impugnata; il giudice di legittimità applica tale causa di inammissibilità se il motivo è generico e non confuta direttamente le ragioni del giudice di merito.
art. 606, lett. e) c.p.p. (modificato)
Pur consentendo di dedurre il vizio di motivazione anche con riferimento ad atti specifici, la norma non autorizza la Cassazione a riesaminare il merito; gli atti indicati devono essere certi, incontrovertibili e tali da mostrare 'ictu oculi' il travisamento della prova.
Legge 20 febbraio 2006, n. 46
La modifica ha introdotto la possibilità di riferirsi ad atti processuali specifici per dedurre vizi di motivazione, ma la Corte richiama che ciò non muta la natura del giudizio di legittimità: rimane preclusa una nuova valutazione del compendio probatorio salvo casi di macroscopico travisamento evidenziabile con atti incontrovertibili.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
La determinazione della durata delle pene accessorie è commisurata alle distinte vicende fallimentari: la durata complessiva deriva dal cumulo delle pene inflitte per le due separate vicende di bancarotta.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, eventualmente, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione svolge un sindacato di legittimità e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove: le doglianze che chiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili.
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e dimostrare la correlazione tra atti o elementi processuali e le censure mosse alla motivazione; la genericità o la mancata indicazione puntuale degli atti comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Dopo la L. 46/2006 è possibile richiamare atti processuali specifici per dedurre travisamento della prova, ma tali atti devono contenere elementi certi e incontrovertibili tali da far emergere, 'ictu oculi', la contraddittorietà della motivazione impugnata; non è ammessa una nuova valutazione delle risultanze.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è difficilmente sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è logicamente congrua e si basa su elementi ritenuti decisivi (es. gravità della condotta e precedenti).
- Le pene accessorie relative a fallimenti distinti si cumulano: nella determinazione della durata va tenuto conto delle diverse vicende fallimentari per le quali è intervenuta la condanna.
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