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Sentenza

Sentenza n. 4690/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202513243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di visto per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta, presentata nel giugno 2025, di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente disponeva di un nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione l’8 febbraio 2024 e ha sostenuto che fosse decorso il termine di 90 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. L’Amministrazione ha dedotto la perdurante sospensione del nulla osta, prevista dall’art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’inerzia protratta oltre il termine di conclusione del procedimento. Il Collegio ha considerato non ulteriormente giustificabile la sospensione prevista dall’art. 3 d.l. n. 145/2024, dato il tempo trascorso dalla sua introduzione, affermando che la situazione dovesse essere definita dall’Amministrazione competente entro un termine ragionevole, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, è stato condannato a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, senza che ciò comporti l’obbligo di rilasciare il visto. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; il giudice verifica l’esistenza dell’obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    È richiamato quale disposizione che prevede il termine di 90 giorni rilevante per la definizione della procedura connessa al rilascio del visto.

  • art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024

    Prevede la sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato; il TAR ha ritenuto che, in ragione del tempo trascorso, tale sospensione non potesse protrarsi ulteriormente senza una definizione da parte dell’Amministrazione competente.

Massime di principio

  • Nell’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione, l’accoglimento richiede la prova dell’esistenza di un obbligo di provvedere e dell’inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • La sospensione di un procedimento o di un nulla osta prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un periodo di tempo ragionevole, l’Amministrazione competente deve definire la situazione, eventualmente previa sollecitazione dell’ufficio o della sede diplomatica coinvolta.
  • In presenza di un silenzio illegittimo sulla richiesta di attivazione o prosecuzione della procedura per un visto di ingresso, il giudice può ordinare all’Amministrazione di convocare l’interessato entro un termine assegnato, senza sostituirsi all’Amministrazione nella decisione finale sul rilascio del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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