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Sentenza

Sentenza n. 14514/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1689 del 10/02/2025, emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 1689/2025, relativa all'attivazione della Carta elettronica del docente e all'accredito dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1689/2025 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto di ciascun ricorrente alla Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accrediti di euro 500,00 per ciascun anno di servizio: euro 500,00 per una ricorrente, euro 1.000,00 per una seconda ricorrente ed euro 3.500,00 per il terzo ricorrente. Il titolo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato gli importi dovuti. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato civile era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni e che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare la Carta elettronica del docente e di accreditare gli importi stabiliti dalla sentenza civile: euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 in favore della prima ricorrente, euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in favore della seconda ricorrente ed euro 3.500,00 per gli anni scolastici indicati nel titolo in favore del terzo ricorrente. L'adempimento deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti. Non sono state applicate, allo stato, penalità di mora, salva la possibilità di richiederle in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata attuazione, da parte dell'Amministrazione, di un giudicato che impone l'adozione di attività vincolate integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta della parte vittoriosa, qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere esclusa quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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