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Ordinanza

Ordinanza n. 426/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 00094/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. I, n. 00094/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La persona fisica appellante ha impugnato la sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio d'appello, il difensore ha comunicato il decesso dell'appellante, avvenuto il 28 ottobre 2025, depositando la relativa certificazione. Il Collegio ha quindi rilevato la necessità di interrompere il processo per il venir meno della parte, senza esaminare i motivi d'appello né il merito della controversia.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., in ragione del decesso dell'appellante. Non vi è stata pronuncia sulla legittimità della sentenza impugnata o sui motivi d'appello. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    Il decesso della parte determina l'interruzione del processo, secondo la disciplina processuale applicabile.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    interruzione del processo

    Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione sono richiamate per disciplinare l'interruzione conseguente al decesso della parte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il decesso della parte appellante, debitamente comunicato e documentato, comporta la dichiarazione di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., secondo la disciplina degli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza che il giudice possa procedere all'esame del merito fino alla riassunzione del processo nei termini e nelle forme previste.
  • La dichiarazione di interruzione è una pronuncia processuale interlocutoria e non implica alcuna decisione sulla fondatezza dell'impugnazione o sulla soccombenza sostanziale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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