Ordinanza n. 426/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 00094/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. I, n. 00094/2024
Esito
La controversia
La persona fisica appellante ha impugnato la sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio d'appello, il difensore ha comunicato il decesso dell'appellante, avvenuto il 28 ottobre 2025, depositando la relativa certificazione. Il Collegio ha quindi rilevato la necessità di interrompere il processo per il venir meno della parte, senza esaminare i motivi d'appello né il merito della controversia.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., in ragione del decesso dell'appellante. Non vi è stata pronuncia sulla legittimità della sentenza impugnata o sui motivi d'appello. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo
Il decesso della parte determina l'interruzione del processo, secondo la disciplina processuale applicabile.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
interruzione del processo
Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione sono richiamate per disciplinare l'interruzione conseguente al decesso della parte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il decesso della parte appellante, debitamente comunicato e documentato, comporta la dichiarazione di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., secondo la disciplina degli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza che il giudice possa procedere all'esame del merito fino alla riassunzione del processo nei termini e nelle forme previste.
- La dichiarazione di interruzione è una pronuncia processuale interlocutoria e non implica alcuna decisione sulla fondatezza dell'impugnazione o sulla soccombenza sostanziale delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 349/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 483/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 76/2026 - Pescara, Sezione 1
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 343/2026 - Pescara, Sezione 1
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 399/2026 - Palermo, Sezione 4
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 1740/2026 - Napoli, Sezione 7
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →