Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-53/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2024. — Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” contro Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti. — Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Meccanismo di cooperazione e verifica – Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania – Lotta contro la corruzione – Indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario – Ricorso avverso la nomina di procuratori competenti a condurre tali inchieste – Legittimazione ad agire in capo alle associazioni professionali di magistrati. — Causa C-53/23

Giurisprudenza europea62023CJ0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato che non spetta al diritto dell'Unione imporre agli Stati membri di ammettere le associazioni professionali di magistrati a contestare la nomina dei procuratori incaricati di procedimenti contro i giudici e i procuratori. Una normativa nazionale che richiede un legittimo interesse privato e che, in pratica, impedisce tali ricorsi alle associazioni non viola, in quanto tale, l'articolo 19 TUE né gli articoli 12 e 47 della Carta. La seconda questione non è stata esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.

Legittimazione delle associazioni professionali di magistrati a impugnare la nomina di procuratori competenti a indagare sui reati commessi dai magistrati, alla luce dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e della tutela giurisdizionale effettiva.

La questione giuridica

Se l'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 della Carta, ostino a una disciplina nazionale che rende ricevibile un ricorso di annullamento contro la nomina di procuratori competenti ad esercitare l'azione penale nei confronti dei magistrati solo se il ricorrente dimostra un legittimo interesse privato, con l'effetto pratico di escludere le associazioni professionali di magistrati; e, in secondo luogo, se il diritto dell'Unione osti alla normativa nazionale che concentra in specifici procuratori la competenza esclusiva per i reati di corruzione commessi da giudici e procuratori.

Principio di diritto

Il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 della Carta, non impone agli Stati membri di riconoscere in via generale alle associazioni professionali di magistrati la legittimazione ad agire per impugnare la nomina di procuratori competenti a esercitare l'azione penale nei confronti dei magistrati; pertanto, una normativa nazionale che subordina la ricevibilità del ricorso all'esistenza di un legittimo interesse privato ed esclude in pratica tali associazioni non è, di per sé, contraria al diritto dell'Unione, purché restino garantite la tutela giurisdizionale effettiva e l'indipendenza dei giudici per le persone direttamente interessate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Allegato IX all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea
  • Decisione 2006/928/CE della Commissione

Legittimazione delle associazioni professionali di magistrati a impugnare la nomina di procuratori competenti a esercitare l'azione penale nei confronti dei magistrati

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale proposto dalla Curtea de Apel Piteşti nell'ambito di una controversia tra due associazioni professionali di magistrati rumene e il procuratore generale della Romania. La questione riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione di una disciplina nazionale che, di fatto, esclude tali associazioni dalla possibilità di impugnare la nomina dei procuratori incaricati di perseguire i reati commessi da giudici e procuratori.

Fatti e procedimento principale

Le associazioni ricorrenti avevano proposto un ricorso di annullamento parziale contro un'ordinanza di nomina di procuratori presso il PICCJ, competenti per i procedimenti di corruzione relativi a giudici e procuratori. Esse sostenevano che la base normativa interna, che aveva soppresso la sezione speciale per le indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario e attribuito tale competenza a procuratori appositamente designati, fosse incompatibile con il diritto dell'Unione.

Il giudice del rinvio evidenziava che, secondo l'interpretazione consolidata del diritto processuale rumeno da parte dell'Înalta Curte de Casație și Justiție, un'associazione professionale può agire solo se sussiste un legittimo interesse privato e un collegamento diretto tra l'atto impugnato e gli scopi statutari dell'associazione; in pratica, tale interpretazione avrebbe reso irricevibili ricorsi analoghi.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:

  • se l'articolo 2 TUE, l'articolo 19, paragrafo 1, TUE e gli articoli 12 e 47 della Carta ostino a limiti processuali che impediscono alle associazioni professionali di magistrati di agire per la tutela dell'indipendenza dei giudici;
  • se, in funzione della risposta, il diritto dell'Unione osti alla nuova disciplina rumena sulla competenza esclusiva di procuratori designati per indagare sui reati di corruzione commessi da giudici e procuratori.

Competenza e ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni sollevate dal procuratore generale e dal governo rumeno. Precisa che non le spetta interpretare il diritto nazionale né pronunciarsi sulla sua compatibilità in modo diretto, ma solo fornire al giudice del rinvio gli elementi interpretativi relativi al diritto dell'Unione. Ricorda inoltre che la normativa rumena sulla sezione della procura incaricata delle indagini sui reati commessi nel sistema giudiziario rientra nell'ambito della decisione 2006/928/CE e deve rispettare l'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE.

La domanda è ritenuta rilevante e non ipotetica, poiché il giudice del rinvio spiega che, secondo l'interpretazione nazionale pertinente, il ricorso sarebbe irricevibile; solo in caso di risposta positiva alla prima questione egli dovrebbe esaminare la compatibilità della normativa sostanziale con il diritto dell'Unione.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce che l'articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 TUE, impone agli Stati membri di prevedere rimedi giurisdizionali idonei a garantire la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Tuttavia, in linea di principio, spetta agli Stati membri determinare la legittimazione e l'interesse ad agire, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.

Nel caso di specie, la Corte osserva che la normativa nazionale sembra applicarsi allo stesso modo ai ricorsi interni e a quelli fondati sul diritto dell'Unione, e che la tutela giurisdizionale effettiva risulta garantita alle persone direttamente interessate, ossia ai giudici e procuratori eventualmente lesi dalla misura. Inoltre, il diritto dell'Unione non impone in generale di riconoscere alle associazioni professionali di magistrati un diritto specifico ad agire per contestare incompatibilità di misure nazionali con il diritto dell'Unione.

La Corte distingue le pronunce in materia ambientale o antidiscriminatoria, richiamate dal giudice del rinvio, poiché in quei casi la legittimazione delle associazioni deriva da strumenti specifici di diritto dell'Unione, che qui mancano. Richiama inoltre la propria giurisprudenza sull'indipendenza dei giudici, precisando che le norme che escludono tali associazioni dalla possibilità di impugnare la nomina dei procuratori non incidono direttamente sulla capacità dei giudici di esercitare le loro funzioni in modo autonomo e imparziale.

Rilievo dell'articolo 47 della Carta

La Corte esclude che l'articolo 47 della Carta possa fondare, da solo, la legittimazione delle associazioni ricorrenti, poiché il diritto a un ricorso effettivo presuppone che il soggetto invocante si avvalga di diritti o libertà garantiti dal diritto dell'Unione, oppure sia sottoposto a procedimenti penali costituenti attuazione del diritto dell'Unione. Nessuna di queste condizioni emerge nel caso di specie.

Decisione

La Corte risponde che l'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 della Carta, non ostano a una normativa nazionale che subordina la ricevibilità del ricorso all'esistenza di un legittimo interesse privato e che, in pratica, esclude le associazioni professionali di magistrati dalla possibilità di impugnare la nomina dei procuratori competenti a perseguire i magistrati. La seconda questione non viene esaminata, essendo assorbita dalla prima.

Principio affermato

Gli Stati membri devono garantire un sistema di tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, ma il diritto dell'Unione non impone in via generale di attribuire alle associazioni professionali di magistrati la legittimazione ad agire per contestare la nomina dei procuratori incaricati di procedere contro i giudici e i procuratori; tale esclusione, di per sé, non viola lo Stato di diritto né l'articolo 47 della Carta.

Come è indicizzato

Materiestato di dirittoindipendenza dei giudicitutela giurisdizionale effettivadiritto processuale amministrativolotta contro la corruzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.