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Sentenza

Sentenza n. 4560/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del silenzio formatosi sull'istanza prodotta dalla ricorrente a mezzo pec in data 16/1/25, con la quale si è richiesto, ex artt. 22 e ss. L. 7.8.90 n. 241, l'accesso ed il rilascio di copia dei seguenti atti: 1) elenco degli incarichi di Dirigenza Scolastica che si renderanno disponibili all'a.s. 2026/27, in conseguenza del collocamento in quiescenza del precedente titolare; 2) elenco delle Istituzioni Scolastiche per le quali è stato attribuito Incarico di Reggenza nell'a.s 2025/26, con indicazione del Dirigente Scolastico beneficiario dell'incarico; b) per l'accertamento dell'obbligo dell'U.S.R. della Campania, in persona del Direttore Generale – legale rappresentante p.t., a riscontrare con un provvedimento espresso l'istanza indicata sub a) ed avente il contenuto innanzi descritto; c) per la conseguente condanna dell'U.S.R. della Campania in persona del Direttore Generale – legale rappresentante p.t., a riscontrare con un provvedimento espresso la richiesta di accesso agli atti indicata alla lett. a) che precede, con fissazione di un termine per l'adempimento e nomina di un Commissario ad Acta, per il caso dell'ulteriore inesecuzione per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 16\3\2026: per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo del giudizio: a) del silenzio formatosi sull’istanza prodotta dalla ricorrente a mezzo pec in data 16/1/25, con la quale si è richiesto, ex artt. 22 e ss. L. 7.8.90 n. 241, l’accesso ed il rilascio di copia dei seguenti atti: 1) elenco degli incarichi di Dirigenza Scolastica che si renderanno disponibili all’a.s. 2026/27, in conseguenza del collocamento in quiescenza del precedente titolare; 2) elenco delle Istituzioni Scolastiche per le quali è stato attribuito Incarico di Reggenza dell’a.s 2025/26, con indicazione del Dirigente Scolastico beneficiario dell’incarico; b) per l’accertamento dell’obbligo dell’U.S.R. della Campania, in persona del Direttore Generale – legale rappresentante p.t., a riscontrare con un provvedimento espresso l’istanza indicata sub a) ed avente il contenuto innanzi descritto; c) per la conseguente condanna dell’U.S.R. della Campania, in persona del Direttore Generale – legale rappresentante p.t., a riscontrare con un provvedimento espresso la richiesta di accesso agli atti indicata alla lett. a) che precede, con fissazione di un termine per l’adempimento e nomina di un Commissario ad Acta, per il caso dell’ulteriore inesecuzione. nonché per l’ulteriore annullamento, quanto ai presenti motivi aggiunti: a) del provvedimento di riscontro, di contenuto meramente elusivo, adottato dal Dirigente l’Ufficio -OMISSIS-dell’U.S.R. della Campania, prot. -OMISSIS-del 12/3/26, notificato a mezzo p.e.c.; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso relativa agli incarichi di dirigenza scolastica disponibili e alle reggenze attribuite, nonché nota di riscontro dell'USR ritenuta elusiva

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, utilmente collocata come idonea non vincitrice nella graduatoria del concorso regionale per dirigenti scolastici, aveva interesse a conoscere i posti vacanti e disponibili, anche in vista della trasformazione della graduatoria in graduatoria ad esaurimento. Con istanza trasmessa via PEC ha chiesto l'accesso all'elenco degli incarichi di dirigenza scolastica che si sarebbero resi disponibili nell'anno scolastico 2026/2027 per collocamento a riposo e all'elenco delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza nell'anno scolastico 2025/2026, con indicazione dei dirigenti interessati. Non avendo ricevuto riscontro nel termine, ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna dell'amministrazione a consentire l'accesso. Dopo la proposizione del ricorso, l'USR ha adottato una nota di riscontro del 12 marzo 2026, impugnata con motivi aggiunti perché ritenuta meramente elusiva. La ricorrente ha sostenuto che la nota non avesse fornito la documentazione richiesta né dimostrato che le sedi affidate in reggenza non fossero vacanti e disponibili, e che non avesse indicato i dirigenti titolari temporaneamente assenti. L'amministrazione ha poi depositato una nota del 9 aprile 2026, illustrando che l'organico regionale era fissato in 832 unità; che l'incremento temporaneo delle autonomie scolastiche non comportava aumento della dotazione organica né delle facoltà assunzionali; che le reggenze riguardavano sedi non disponibili perché riferite a posizioni di stato o a posti riservati al rientro dei titolari; e che il numero delle sedi disponibili per il 2026/2027 sarebbe dipeso dai pensionamenti e dalle ulteriori vacanze, da determinarsi secondo le tempistiche amministrative.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso principale, ritenendo che la nota dell'USR del 12 marzo 2026 avesse fornito un riscontro all'istanza di accesso, così facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'originario silenzio. Ha respinto i motivi aggiunti, ritenendo non elusivo il riscontro amministrativo alla luce delle successive spiegazioni contenute nella nota del 9 aprile 2026. In particolare, il Collegio ha considerato sufficientemente chiarito che le sedi affidate in reggenza non erano, per le ragioni indicate dall'amministrazione, posti vacanti e disponibili utilizzabili per nuove immissioni in ruolo o mobilità, e che l'elenco delle sedi disponibili per il successivo anno scolastico non poteva essere definitivamente formato prima della conclusione delle procedure relative ai pensionamenti e alle altre eventuali vacanze. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dalla candidata e l'obbligo dell'amministrazione di fornire un riscontro espresso.

  • art. 1 d.lgs. 1/2025

    le regioni ... per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche ... senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali

    L'incremento temporaneo delle autonomie scolastiche non determina un corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti scolastici né delle facoltà assunzionali.

  • art. 13 CCNL Area della dirigenza scolastica 11 aprile 2006

    Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico

    Le sedi collegate a posizioni di stato possono essere affidate ad altri incarichi, ma restano soggette alla conservazione del posto del dirigente titolare e non sono automaticamente utilizzabili per nuove immissioni in ruolo.

  • artt. 34 e 35 c.p.a.

    Il giudice applica la cessazione della materia del contendere quando, dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, l'amministrazione adotta un riscontro idoneo a soddisfare l'obbligo di provvedere.

Massime di principio

  • La proposizione di un ricorso avverso il silenzio sull'istanza di accesso determina la cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un riscontro espresso sull'istanza, anche se il ricorrente contesta poi il contenuto del riscontro con motivi aggiunti.
  • Un riscontro all'istanza di accesso non è elusivo se consente di comprendere le ragioni per cui la documentazione richiesta non può essere fornita nei termini o nella forma prospettata e indica gli atti già pubblicati o le procedure amministrative ancora in corso.
  • Le sedi scolastiche affidate in reggenza per effetto di un incremento temporaneo delle autonomie o perché il dirigente titolare si trova in una posizione di stato non possono essere considerate automaticamente posti vacanti e disponibili ai fini delle nuove immissioni in ruolo, quando permane il diritto alla conservazione del posto del titolare.
  • L'elenco dei posti disponibili per un successivo anno scolastico può essere definito solo dopo la stabilizzazione dei pensionamenti e delle altre cause di vacanza, sicché l'amministrazione non è tenuta a fornire anticipatamente un elenco definitivo quando tali elementi non sono ancora consolidati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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