Cassazione Civile, Ordinanza n. 36340/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dal fallimento, ex art. 146 l.f., contro l'ex amministratore e poi liquidatore della società fallita, per asserite violazioni dei doveri connessi alle cariche ricoperte e con condanna al risarcimento di una somma rilevante oltre accessori. In appello era stata confermata la decisione di primo grado che aveva respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile la sospensione della prescrizione durante la carica, e aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella dichiarazione di fallimento, valorizzando il doloso occultamento delle perdite di bilancio e l'assenza di conoscibilità della crisi da parte dei creditori. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 146 l.f., 2476 c.c. e 2941 n. 7 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la pretesa cesura temporale tra cessazione dalla carica di amministratore e nomina a liquidatore, con conseguente decorrenza della prescrizione dal primo evento; 2) violazione degli artt. 146 l.f. e 2394 c.c., assumendo che la prescrizione dell'azione dei creditori decorresse già dalla conoscenza o conoscibilità della crisi, che sarebbe emersa fin dal 1992-1993 e comunque con la revoca dei fidi bancari e la messa in liquidazione; 3) violazione degli artt. 2476 e 2394 c.c., censurando l'interpretazione dell'atto di appello da parte della Corte territoriale e sostenendo che l'appello avesse riguardato anche insussistenza e quantificazione del danno, nonché la sua non riconducibilità alla gestione dell'amministratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto nuovo, perché la dedotta cesura temporale tra le due cariche non risultava trattata nei gradi di merito e il motivo non indicava, come richiesto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., dove e quando tale circostanza fosse stata dedotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla mera conoscibilità della crisi, ma sul doloso occultamento delle perdite di bilancio, che impediva ai creditori di percepire la situazione di insolvenza e rendeva applicabile l'art. 2941 n. 8 c.c. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché non censurava la ratio di inammissibilità dell'appello per genericità, limitandosi a discutere il merito della responsabilità e del danno, ormai preclusi dalla decisione di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 146 l.f.
È richiamato come base dell'azione di responsabilità esercitata dal fallimento contro l'ex amministratore e liquidatore.
art. 2476 c.c.
È richiamato quale norma sulla responsabilità degli amministratori, invocata nei motivi di ricorso.
art. 2394 c.c.
È richiamato in relazione all'azione dei creditori sociali e alla decorrenza della prescrizione.
art. 2941 n. 7 c.c.
È richiamato in tema di sospensione della prescrizione nei rapporti tra società e amministratore; la Corte ritiene inammissibile la censura perché basata su un fatto nuovo non dedotto in merito.
art. 2941 n. 8 c.c.
È ritenuto applicabile dalla Corte territoriale in presenza di doloso occultamento delle perdite e dell'esistenza del debito, con conseguente impedimento per i creditori di avvedersi della crisi.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Sono richiamati per affermare che il ricorso deve indicare specificamente come, dove e quando il fatto decisivo sia stato dedotto nei gradi di merito.
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
Sono richiamati come parametri di deduzione dei vizi denunciati, ma le censure sono dichiarate inammissibili per novità o mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta un fatto decisivo non dedotto e coltivato nei gradi di merito, se il ricorso non indica specificamente dove, come e quando quel fatto sia stato allegato, in coerenza con gli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su un preciso accertamento, come il doloso occultamento di perdite o la genericità di un motivo di appello, la critica che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione della decorrenza della prescrizione o del merito è inammissibile.
- La decorrenza della prescrizione dell'azione dei creditori sociali può essere esclusa o differita quando l'insufficienza patrimoniale sia stata dolosamente occultata, con conseguente impossibilità per i creditori di percepire la crisi e di agire tempestivamente.
- L'inammissibilità dell'appello per genericità preclude in cassazione qualsiasi riesame del merito della responsabilità o del danno, se il ricorso non censura specificamente la statuizione in rito che ha chiuso la via al vaglio sostanziale.
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