Cassazione Civile, Ordinanza n. 16186/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in liquidazione giudiziale ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale disposta su istanza di una creditrice. Nel merito della lite, la ricorrente ha contestato: (1) la validità della notificazione del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, eseguita dalla cancelleria all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, assumendo che tale PEC fosse stata assegnata d'ufficio senza rispettare la procedura prevista per la sostituzione dell'indirizzo inattivo; (2) la prova della titolarità del credito in capo alla creditrice istante, deducendo che la corte territoriale avrebbe illegittimamente fondato l'accertamento su presunzioni e non sulla produzione del contratto di cessione; (3) la valutazione dell'avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sostenendo che esso non dimostrasse il trasferimento anche del credito azionato e che la corte avrebbe omesso l'esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, osservando che la notifica era stata effettuata secondo la disciplina speciale del codice della crisi all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, consultabile dal debitore, e che eventuali vizi della procedura di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale non incidevano sulla validità della notificazione; ha inoltre ribadito che l'accertamento incidentale e sommario dell'esistenza del credito nell'ambito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non può essere rivalutato nel merito, specie quando il giudice di merito ha valorizzato più elementi convergenti (decreto ingiuntivo, dichiarazione della banca cedente, contratto di finanziamento).
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva già respinto il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Sul piano processuale ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non ha statuito sulle spese nei confronti della procedura rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 40, comma 6, d.lgs. 14/2019
notifica del ricorso e del decreto all'indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese
La notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è valida se eseguita alla PEC del debitore risultante dal registro delle imprese, secondo la disciplina speciale del codice della crisi.
art. 16, commi 6-bis e 6-ter, D.L. 185/2008
L'eventuale irregolarità del procedimento di assegnazione d'ufficio della PEC non incide, nel caso concreto, sulla validità della notifica effettuata all'indirizzo risultante dal registro delle imprese; il domicilio digitale assegnato d'ufficio è comunque conoscibile dall'imprenditore.
art. 2697 c.c.
La censura sulla prova della titolarità del credito è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
art. 58, comma 4, d.lgs. 385/1993
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla cessione in blocco dei crediti; la Corte ha però ritenuto che la prova della cessione potesse risultare anche da elementi ulteriori rispetto alla sola pubblicazione.
artt. 4 e 7 L. 130/1999
Richiamati dalla ricorrente sul tema della cartolarizzazione e della cessione dei crediti; la Corte ha escluso che ciò imponesse, nel caso concreto, la produzione esclusiva del contratto di cessione.
art. 116 c.p.c.
Il giudice di merito, in assenza di limiti legali specifici, può valutare prudentemente le prove; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sulla ricostruzione del fatto.
art. 2721 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché diretta a contestare l'accertamento di merito sulla prova del credito.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse utilizzato anche altri elementi probatori specifici e non solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le censure sono state qualificate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; tuttavia, quelle su prova e valutazione del materiale istruttorio sono state dichiarate inammissibili perché miravano a un riesame del merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 24 Cost. a sostegno della censura sulla notificazione; la Corte non ha ravvisato lesione del diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il meccanismo di notificazione previsto dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, la notificazione del ricorso e del decreto al domicilio digitale/PEC del debitore risultante dal registro delle imprese è valida se effettuata secondo la disciplina speciale; eventuali vizi della procedura di assegnazione d'ufficio della PEC non incidono sulla validità della notifica quando il destinatario è comunque posto in condizione di conoscere l'atto con l'ordinaria diligenza.
- L'imprenditore societario ha l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale attivo e consultabile; non può invocare la propria violazione di tale obbligo per paralizzare gli effetti della notificazione eseguita all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.
- L'accertamento della sussistenza del credito del soggetto istante per l'apertura della liquidazione giudiziale è incidentale e sommario; in cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- Quando il giudice di merito fonda la legittimazione attiva del creditore cessionario su un quadro probatorio plurimo e convergente, la contestazione che investa solo uno degli elementi utilizzati non è decisiva se altri fatti specifici sorreggono comunque l'accertamento.
- La pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco non ha valore necessariamente autosufficiente o esclusivo: la prova della cessione del singolo credito può risultare anche da ulteriori elementi istruttori specifici, valutati complessivamente dal giudice di merito.
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