Cassazione Penale, Sentenza n. 10002/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 07/03/2022 per violazione di legge, in particolare per l'applicazione dell'aggravante speciale prevista dall'art. 12, comma 3, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), aggravante che la difesa ha contestato alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 63 del 10/03/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998, ritenuta esclusa in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 63/2022). Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio: il giudice del rinvio dovrà procedere a nuova commisurazione della pena senza tener conto dell'aggravante speciale esclusa. Restano impregiudicati gli altri profili di merito (l'assoluzione per il fatto del 10 marzo 2020 e la condanna per il fatto del 15 luglio 2020 a cinque anni di reclusione così come modificata in appello).
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, lett. d)
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
La Corte ha ritenuto che la specifica formulazione dell'aggravante non possa essere applicata in virtù della dichiarazione di illegittimità costituzionale; l'aggravante va pertanto esclusa nel giudizio di merito e non può concorrere alla determinazione della pena
Sentenza Corte Costituzionale n. 63 del 10/03/2022
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), d.lgs. n. 286/1998 limitatamente alle parole indicate
La pronuncia costituzionale ha efficacia tale da impedire l'uso della porzione di norma dichiarata illegittima nei procedimenti penali, con conseguente esclusione dell'aggravante contestata e obbligo per i giudici di riconsiderare il trattamento sanzionatorio senza tenerne conto
Massime di principio
- Se una norma aggravante viene parzialmente dichiarata incostituzionale, l'aggravante deve essere esclusa dalle valutazioni di responsabilità e dalla determinazione della pena nei procedimenti in corso o pendenti che la applicano.
- L'annullamento in cassazione limitato all'aggravante comporta generalmente il rinvio per la sola riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, senza vincoli di merito sul nuovo giudizio della pena.
- Il giudice del rinvio deve ricalcolare la pena tenendo conto delle circostanze ancora valide; non può considerare l'aggravante esclusa dalla Corte costituzionale.
- La difesa può ottenere la rimozione di effetti sanzionatori derivanti da norme successivamente dichiarate incostituzionali anche se la condanna è passata in giudicato in secondo grado, con conseguente riconsiderazione della pena.
- La Procura può chiedere l'annullamento o la riforma limitatamente agli effetti sanzionatori se riconosce l'incidenza di una pronuncia costituzionale sopravvenuta.
- Quando la pronuncia di incostituzionalità è limitata a una parte testuale della norma, occorre valutare con precisione quale porzione della fattispecie aggravante è esclusa e adeguare di conseguenza il giudizio di riesame della pena.
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