Cassazione Penale, Sentenza n. 7059/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma del pronunciamento di primo grado, li aveva riconosciuti colpevoli, oltre che dei reati già accertati in primo grado (artt. 56, 61 n.2 e n.5, 110, 610, 635 c.p.), anche del reato di calunnia (art. 368 c.p.), rideterminando la pena a 1 anno e 5 mesi per ciascuno. I motivi di ricorso denunciavano: (i) l'inammissibilità e la genericità dell'appello del Pubblico Ministero (art. 581 c.p.p.); (ii) l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e/o l'assenza di motivazione rafforzata ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; (iii) l'insussistenza del dolo richiesto per il reato di calunnia (art. 368 c.p.); (iv) vizi di motivazione e valutazione probatoria in ordine alla sussistenza del tentativo di violenza privata (art. 610 c.p.) e del danneggiamento (art. 635 c.p.), nonché questioni procedurali relative alla perseguibilità d'ufficio/querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva valutato come carenti e parziali le denunce dei ricorrenti, tali da integrare la fattispecie di calunnia per omissione della causa di giustificazione. In particolare la Corte di legittimità ha: (a) respinto la censura sull'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, ritenendo la critica del PM sufficientemente specifica; (b) escluso l'obbligo di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, poiché non sussistevano i presupposti (il PM non aveva contestato l'attendibilità dei testi tali da rendere necessaria la rinnovazione); (c) confermato la valutazione della Corte d'appello circa l'elemento soggettivo della calunnia, fondandola sull'omissione nella denuncia di fatti rilevanti (la presenza della causa di giustificazione) e sulla coerenza delle dichiarazioni della parte offesa e di altri testi; (d) dichiarato inammissibili/lettamente infondate le restanti censure fondate su rivalutazioni di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1, c.p.p.). L'effetto pratico è la conservazione della decisione di condanna resa in sede di appello.
Norme richiamate
art. 368 c.p. (calunnia)
La Corte ha ritenuto che la presentazione di denunce che riportano fatti veri omettendo consapevolmente circostanze che costituivano cause di giustificazione (legittima difesa) possa integrare la calunnia; il dolo è stato valutato sulla base della carenza e parzialità delle denunce e della piena conoscenza, da parte dei ricorrenti, degli elementi oggettivi della vicenda
art. 603, comma 3-bis, c.p.p. (rinnovazione istruttoria)
"Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"
La norma obbliga la rinnovazione solo se il pubblico ministero propone appello contro una sentenza di proscioglimento e specificamente contesta la valutazione della prova dichiarativa; nel caso concreto il requisito non è risultato sussistente perché il PM non aveva messo in discussione l'attendibilità delle deposizioni alla base dell'assoluzione
art. 581 c.p.p. (impugnazioni del Pubblico Ministero)
La Corte ha ritenuto che l'appello del PM fosse sufficientemente specifico nella parte in cui contestava l'esclusione dell'elemento soggettivo della calunnia, escludendo l'inammissibilità denunciata dai ricorrenti
art. 616, comma 1, c.p.p. (cassa delle ammende / sanzioni)
Su istanza della parte civile la Corte ha liquidato le spese e condannato ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
art. 635 c.p. (danneggiamento) e art. 610 c.p. (violenza privata)
La Corte territoriale aveva ritenuto integrati il danneggiamento commesso con violenza/minaccia e la tentata violenza privata; la Cassazione ha ritenuto legittima la ricostruzione valutativa dei fatti che aveva portato a tali conclusioni
art. 56, art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Le norme sono state richiamate per l'imputazione in concorso dei reati commessi dal gruppo di tassisti; la Corte ha ritenuto correttamente applicato il concorso di persone nella condotta
art. 529 e art. 530 c.p.p. (motivazione e sentenza di proscioglimento)
Le censure relative alla motivazione rafforzata e al diverso apprezzamento delle prove dichiarative sono state considerate, dalla Cassazione, come contestazioni di merito e quindi generiche o inammissibili; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione resa in appello
L. 23/6/2017, n.103, art. 1, comma 58 (cd. "riforma Orlando")
La riforma ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p.; la Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che l'obbligo di rinnovazione è limitato alle ipotesi tassative indicate (appello del PM contro proscioglimento per valutazione prova dichiarativa) e non è incondizionato
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. è obbligatoria solo quando il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento e contesta specificamente la valutazione della prova dichiarativa; il mero dissenso di merito non è sufficiente
- La sussistenza del reato di calunnia può derivare non solo da false rappresentazioni positive dei fatti, ma anche dalla presentazione di denunce che omettono consapevolmente circostanze idonee a far emergere una causa di giustificazione (es. legittima difesa); l'elemento soggettivo richiede la consapevolezza dell'errore accusatorio
- In cassazione le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione di merito o a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare profili di diritto o vizi specifici di motivazione, sono frequentemente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria in peius deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi le ragioni del sovvertimento; tuttavia tale onere non equivale automaticamente all'obbligo di rinnovare l'istruttoria se non ricorrono le condizioni previste dalla norma
- Il danneggiamento commesso con violenza o minaccia può costituire reato perseguibile d'ufficio (art. 635 c.p.), rendendo irrilevante, in tali ipotesi, l'assenza di querela del proprietario del bene
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