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Ordinanza

Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 3B

per la declaratoria di nullità e/o annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell’art. 21 nonies c.2-bis L. 241/90 del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, scaturigine del falso di cui alla sentenza della Corte di Appello Penale di Roma-OMISSIS-confermata dalla ord. della Suprema Corte di Cassazione -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202514374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per assoluta e permanente inidoneità fisica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui è stato risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per assoluta e permanente inidoneità fisica. Ha sostenuto che il provvedimento di risoluzione fosse viziato in quanto scaturente da un atto presupposto asseritamente nullo, collegato a un falso accertato con sentenza penale della Corte d'appello, confermata da un'ordinanza della Corte di cassazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che la controversia riguarda una fase successiva alla costituzione del rapporto di lavoro e un atto adottato dall'amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro. Il ricorrente, nella memoria sulla questione, ha sostenuto invece la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ragione della dedotta nullità dell'atto presupposto del licenziamento.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ritenuti sussistenti i presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha formulato alle parti l'avviso relativo alla possibile definizione immediata e ha assegnato cinque giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare osservazioni. La questione centrale riservata alla decisione riguarda il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato concerne la gestione del rapporto di lavoro già costituito ed è potenzialmente riconducibile agli atti iure privatorum adottati dall'amministrazione quale datore di lavoro. La decisione su rito, merito e spese è stata riservata, senza riconvocazione delle parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La parte ricorrente ha richiamato tale disposizione con riferimento alla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato; l'ordinanza non decide sulla sua applicazione.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro

    Il TAR richiama la disposizione per evidenziare che gli organi preposti alla gestione dei rapporti di lavoro adottano gli atti di gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, profilo rilevante ai fini del possibile difetto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente, previa comunicazione alle parti e assegnazione di un termine per osservazioni, la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata; il TAR ha avviato tale procedimento senza definire ancora la causa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda un atto adottato dopo la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, l'atto può rientrare nella gestione del rapporto con i poteri del privato datore di lavoro; deve quindi essere verificata la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce della natura sostanziale della pretesa dedotta.
  • La deduzione della nullità di un atto presupposto non determina automaticamente la giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa all'atto di gestione del rapporto di lavoro; occorre esaminare il petitum sostanziale e la natura dell'atto effettivamente contestato.
  • Prima di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il giudice deve avvisare le parti della possibile definizione immediata e assegnare loro un termine per presentare osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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