Cassazione Penale, Sentenza n. 44945/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (giudice dell'esecuzione) che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Passalacqua, ritenendo che il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione (anziché chiedere la revoca in sede esecutiva). La revoca era stata chiesta perché la sospensione era stata riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in quanto il giudice della cognizione non risultava documentalmente a conoscenza di cause ostative (precedenti condanne) emerse dal fascicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore infondato e lo ha rigettato. Ha rilevato che l'argomentazione del Tribunale circa l'obbligo di impugnazione del P.M. era erronea (la revoca in sede esecutiva è ammissibile quando la causa ostativa era ignota al giudice di cognizione), ma ha affermato che, comunque, non poteva esser disposta la revoca perché era ormai decorso il termine quinquennale di consolidamento dal momento della concessione del beneficio (quindi la sospensione si era consolidata e la revoca non era più proponibile). Di conseguenza la decisione favorevole alla resistente è stata confermata sul presupposto del consolidamento del beneficio.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen. (quarto comma)
La norma individua cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; qui la sentenza originaria sarebbe stata in violazione di tale disposizione perché il giudice della cognizione non era documentalmente a conoscenza dei precedenti rilevanti.
art. 168 cod. pen.
Regola la revoca della sospensione condizionale. Il ricorso verteva su ragioni di applicazione dell'art. 168 in sede esecutiva; la Corte ha richiamato che la revoca prevista da questo articolo può essere esercitata in sede esecutiva, salvo il limite della consolidazione quinquennale.
Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari
«È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione»
Principio secondo cui la revoca in sede esecutiva è ammessa quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice di cognizione, perciò il pubblico ministero non poteva essere tenuto ad impugnare ciò che non era conoscibile.
Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò
«Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena»
Stabilisce il principio del consolidamento: una volta decorso il termine (quinquennio o biennio a seconda dei casi) e maturate le condizioni per l'estinzione del reato ex art.167, la revoca del beneficio per vizio originario non è più ammessa.
art. 167 cod. pen.
Norma che disciplina l'estinzione del reato per il decorso del termine di prova e il compimento degli obblighi; la Corte la cita per spiegare che una volta maturata l'effetto estintivo la revoca non può più essere disposta.
Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli; Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, Cazzaniga
Precedenti citati a supporto del principio secondo cui l'effetto estintivo si produce per legge al verificarsi delle condizioni previste e che la revoca non può compromettere la stabilità delle situazioni giuridiche consolidate.
art. 172, quinto comma; art. 173, terzo comma, cod. pen.
Richiamate in relazione al decorso dei termini e agli effetti sulla prescrizione e sull'esecuzione quando l'esecuzione della pena è subordinata a condizione; servono a motivare la ragionevolezza del limite temporale alla revoca.
Massime di principio
- Se la causa ostativa alla sospensione condizionale era documentalmente ignota al giudice della cognizione, la revoca può essere legittimamente richiesta e disposta in sede esecutiva; il pubblico ministero non è automaticamente obbligato ad impugnare ciò che non risultava conoscibile.
- Tuttavia, la revoca per vizio originario non è ammessa dopo che è decorso il termine di consolidamento (in genere cinque anni dalla concessione del beneficio): una volta consolidato il beneficio e maturata l'estinzione del reato ex art.167, la revoca è preclusa.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare con precisione le date rilevanti (data di concessione del beneficio, eventuale irrevocabilità della sentenza, data in cui viene proposta la revoca) per valutare se è ancora proponibile la revoca.
- Se si agisce entro il quinquennio, il giudice dell'esecuzione può rimuovere un vizio genetico della concessione (anche se il giudice della cognizione non ne era documentalmente a conoscenza); trascorso il quinquennio, l'azione è in genere inammissibile per consolidamento.
- Prassi operativa consigliata: controllare puntualmente il casellario giudiziale e gli atti processuali prima di valutare impugnazioni o richieste di revoca; agire tempestivamente entro i termini di legge e, se la causa ostativa è nota tardivamente, valutare immediatamente la possibilità di intervento in sede esecutiva entro il periodo di consolidamento.
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