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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12743/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2024 che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di detenzione domiciliare trasmettendo gli atti al Magistrato di Soracusa per la valutazione ai sensi della I. 199/2010. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia sulla detenzione domiciliare e per il diniego delle misure alternative fondato soltanto sulla gravità del reato e sui precedenti, senza adeguato giudizio prognostico; inoltre si è censurata l'assenza di motivazione circa l'applicabilità della I. 199/2010.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha motivato adeguatamente il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale (valutazione prognostica basata su precedenti, reati e osservazione della personalità). Tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente alla detenzione domiciliare perché il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione sulla sussistenza dei presupposti specifici richiesti per l'applicazione della I. 199/2010 (che disciplina una diversa modalità di esecuzione della pena per pene brevi), e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Disciplina delle misure alternative (esecuzione della pena in forme diverse dal carcere) rilevante per la valutazione di meritevolezza e delinea il perimetro dell'affidamento in prova rispetto ad altre misure

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma che prevede la detenzione domiciliare come misura alternativa; la Corte sottolinea che ha presupposti diversi rispetto alla I. 199/2010 e richiede valutazioni specifiche

  • legge 26 novembre 2010, n. 199 (I. 199 del 2010)

    Prevede l'esecuzione della pena detentiva non superiore a 18 mesi presso l'abitazione o strutture esterne, senza valutazione di meritevolezza come per le misure alternative; è una speciale modalità esecutiva limitata ai condannati ritenuti di scarsa pericolosità e non sovrapponibile all'art. 47-ter

  • art. 1, comma 8 I. 199 del 2010

    Richiama la non sovrapponibilità tra la disciplina della I.199 e le misure alternative ordinarie, evidenziando finalità e ambiti distinti

  • art. 4-bis ord. pen.

    Elenca delitti che escludono l'applicazione della I.199; la legge 199 prevede esclusioni per specifiche fattispecie di particolare gravità

  • artt. 102, 105 e 108 cod. pen.

    Riferimenti alle categorie di delinquenti (abituali, professionali o per tendenza) per i quali la I.199 può risultare inapplicabile

  • art. 14-bis ord. pen.

    Regime di sorveglianza particolare la cui applicazione esclude la possibilità di beneficiare della I.199 salvo reclamo favorevole

  • art. 14-ter ord. pen.

    Prevede il reclamo avverso il regime di sorveglianza particolare, con possibili effetti sull'applicabilità della I.199

  • art. 27 Cost.

    Richiama il principio rieducativo della pena quale finalità sottesa anche all'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio previsto dalla I.199

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare ex art. 47-ter e l'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della I.199/2010 sono istituti distinti con presupposti e finalità diverse e vanno valutati separatamente.
  • Quando il giudice trasmette atti ad un altro ufficio per valutazioni connesse alla I.199, ciò non lo esonera dall'obbligo di pronunciarsi e motivare in relazione alla sussistenza dei presupposti specifici della detenzione domiciliare richiesta.
  • Il diniego di misure alternative (es. affidamento in prova) deve poggiare su un giudizio prognostico motivato e non limitarsi esclusivamente alla gravità del reato o ai precedenti; un'adeguata motivazione sull'osservazione della personalità e sulla pericolosità è determinante.
  • L'assenza di motivazione su punti essenziali (come l'applicabilità della I.199) può determinare l'annullamento parziale dell'atto e il rinvio per un nuovo esame limitato alla questione viziata.
  • Per l'applicazione della I.199 occorre verificare esclusioni specifiche (delitti di particolare gravità, delinquenti abituali/professionali, sorveglianza speciale, rischio di fuga, idoneità dell'abitazione e tutela delle persone offese) senza sostituire la valutazione con quella delle misure alternative ordinarie.

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