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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46817/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per i reati di incendio e per la morte derivata dall'incendio (art. 586 cod. pen.). Il ricorrente aveva ammesso di aver appiccato il fuoco su un terreno di sterpaglie di proprietà comunale per pulizia; deduceva che il nesso causale tra il suo gesto e la morte di Rita Fasanella era interrotto dalla mancata efficacia del primo intervento dei Vigili del fuoco, e contestava l'errore di applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. sul punto delle esigenze cautelari, sostenendo che la sua condotta era occasionale, che aveva tentato di chiamare i soccorsi e di spegnere l'incendio, e che l'inerzia dell'amministrazione comunale aveva costituito la condizione che lo aveva indotto ad agire

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'interruzione del nesso causale: è confermato che l'incendio avuto origine dalla condotta del ricorrente e che le difficoltà dei Vigili del fuoco non costituiscono concausa idonea ad escludere la responsabilità, in applicazione della concezione condizionalistica della causalità e dell'art. 40 cod. pen. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia formulato una motivazione meramente assertiva e non abbia svolto un adeguato giudizio prognostico sui requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c cod. proc. pen.). Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla parte relativa alle esigenze cautelari e la causa è rinviata al Tribunale di Taranto - Sezione del riesame per un nuovo giudizio anche sull'adeguatezza della misura

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'ordinanza del riesame; richiamata come base formale del provvedimento impugnato

  • art. 423-bis cod. pen.

    Reato relativo ad incendi dolosi che danneggiano aree protette o paesaggisticamente vincolate; citato tra i capi di imputazione originari

  • art. 586 cod. pen.

    Norma che punisce il fatto dell incendio quando da questo deriva la morte di persona; oggetto principale del ricorso in punto di gravità indiziaria e nesso causale

  • art. 40 cod. pen.

    Principio della causalità condizionalistica richiamato per affermare che la morte è logicamente derivata dall'aver appiccato il fuoco e che le difficoltà del primo intervento non interrompono il nesso causale

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione sui presupposti per la custodia cautelare, in particolare il pericolo di reiterazione; interpretata dalla Cassazione come richiedente una valutazione prognostica attenta e motivata sulla attualità e concretezza del pericolo, non meramente asserita

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Disposizione sulle misure alternative con particolari modalita di controllo (es. braccialetto elettronico); menzionata nella valutazione sulla idoneità di misure meno afflittive rispetto al carcere

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata come norma che ha introdotto il requisito dell'attualità nel pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, lett. c), e interpretata dalla giurisprudenza come richiesta di continuità del periculum libertatis valutata con elementi recenti e concreti

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla comunicazione degli atti successivi alla decisione di annullamento; prevista l'attivazione della cancelleria per adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • La semplice inefficacia o il mancato successo del primo intervento dei soccorsi non interrompe automaticamente il nesso causale tra condotta iniziale e evento letale; va valutata secondo la concezione condizionalistica della causalità
  • Per disporre o confermare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione il giudice deve compiere una valutazione prognostica motivata e fondata su elementi concreti e recenti relativi alla personalità dell'indagato, alle modalità del fatto e al contesto; motivazioni meramente assertive sono insufficienti
  • Ammissioni di responsabilità e comportamenti collaborativi (es. tentativi di chiamare i soccorsi o di spegnere l'incendio) sono elementi che il giudice deve considerare nella valutazione complessiva delle esigenze cautelari, ma non escludono automaticamente la misura cautelare se persistono elementi di pericolosità
  • La condotta attuata per risolvere un interesse personale legittimo (es. pulizia di un terreno) non esclude la colpevolezza quando il mezzo scelto presenti rischi prevedibili e rilevanti; la presenza di una condizione antecedente (es. abbandono del terreno da parte del Comune) può essere valutata come circostanza attenuante ma non determina di per sé l'elisione della responsabilità penale
  • In presenza di annullamento parziale per vizi motivazionali il procedimento cautelare torna al giudice del riesame per un nuovo e più dettagliato esame, incluso il possibile adeguamento della misura a forme meno afflittive

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