Cassazione Penale, Sentenza n. 46817/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per i reati di incendio e per la morte derivata dall'incendio (art. 586 cod. pen.). Il ricorrente aveva ammesso di aver appiccato il fuoco su un terreno di sterpaglie di proprietà comunale per pulizia; deduceva che il nesso causale tra il suo gesto e la morte di Rita Fasanella era interrotto dalla mancata efficacia del primo intervento dei Vigili del fuoco, e contestava l'errore di applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. sul punto delle esigenze cautelari, sostenendo che la sua condotta era occasionale, che aveva tentato di chiamare i soccorsi e di spegnere l'incendio, e che l'inerzia dell'amministrazione comunale aveva costituito la condizione che lo aveva indotto ad agire
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'interruzione del nesso causale: è confermato che l'incendio avuto origine dalla condotta del ricorrente e che le difficoltà dei Vigili del fuoco non costituiscono concausa idonea ad escludere la responsabilità, in applicazione della concezione condizionalistica della causalità e dell'art. 40 cod. pen. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia formulato una motivazione meramente assertiva e non abbia svolto un adeguato giudizio prognostico sui requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c cod. proc. pen.). Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla parte relativa alle esigenze cautelari e la causa è rinviata al Tribunale di Taranto - Sezione del riesame per un nuovo giudizio anche sull'adeguatezza della misura
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'ordinanza del riesame; richiamata come base formale del provvedimento impugnato
art. 423-bis cod. pen.
Reato relativo ad incendi dolosi che danneggiano aree protette o paesaggisticamente vincolate; citato tra i capi di imputazione originari
art. 586 cod. pen.
Norma che punisce il fatto dell incendio quando da questo deriva la morte di persona; oggetto principale del ricorso in punto di gravità indiziaria e nesso causale
art. 40 cod. pen.
Principio della causalità condizionalistica richiamato per affermare che la morte è logicamente derivata dall'aver appiccato il fuoco e che le difficoltà del primo intervento non interrompono il nesso causale
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Previsione sui presupposti per la custodia cautelare, in particolare il pericolo di reiterazione; interpretata dalla Cassazione come richiedente una valutazione prognostica attenta e motivata sulla attualità e concretezza del pericolo, non meramente asserita
art. 275-bis cod. proc. pen.
Disposizione sulle misure alternative con particolari modalita di controllo (es. braccialetto elettronico); menzionata nella valutazione sulla idoneità di misure meno afflittive rispetto al carcere
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata come norma che ha introdotto il requisito dell'attualità nel pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, lett. c), e interpretata dalla giurisprudenza come richiesta di continuità del periculum libertatis valutata con elementi recenti e concreti
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla comunicazione degli atti successivi alla decisione di annullamento; prevista l'attivazione della cancelleria per adempimenti conseguenti
Massime di principio
- La semplice inefficacia o il mancato successo del primo intervento dei soccorsi non interrompe automaticamente il nesso causale tra condotta iniziale e evento letale; va valutata secondo la concezione condizionalistica della causalità
- Per disporre o confermare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione il giudice deve compiere una valutazione prognostica motivata e fondata su elementi concreti e recenti relativi alla personalità dell'indagato, alle modalità del fatto e al contesto; motivazioni meramente assertive sono insufficienti
- Ammissioni di responsabilità e comportamenti collaborativi (es. tentativi di chiamare i soccorsi o di spegnere l'incendio) sono elementi che il giudice deve considerare nella valutazione complessiva delle esigenze cautelari, ma non escludono automaticamente la misura cautelare se persistono elementi di pericolosità
- La condotta attuata per risolvere un interesse personale legittimo (es. pulizia di un terreno) non esclude la colpevolezza quando il mezzo scelto presenti rischi prevedibili e rilevanti; la presenza di una condizione antecedente (es. abbandono del terreno da parte del Comune) può essere valutata come circostanza attenuante ma non determina di per sé l'elisione della responsabilità penale
- In presenza di annullamento parziale per vizi motivazionali il procedimento cautelare torna al giudice del riesame per un nuovo e più dettagliato esame, incluso il possibile adeguamento della misura a forme meno afflittive
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