Ordinanza n. 172/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 183/2026, resa tra le parti, pubblicata il 30 marzo 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 471/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda di sospensione del divieto di prosecuzione dell'attività di ricollocazione stagionale di uno stabilimento balneare, fondato sull'esito negativo della valutazione di incidenza ambientale
Esito
Favorevole al resistente (assessorati regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione della nota del SUAP associato dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini, recante il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa, consistente nella ricollocazione stagionale di uno stabilimento balneare nel Comune di Custonaci, località Cornino. Il divieto si fondava sulla determinazione del SUAP che aveva espresso esito negativo nella valutazione di incidenza ambientale. Dal testo non risultano specificamente esposti ulteriori motivi di appello o censure articolate contro la valutazione ambientale; la decisione si concentra sul bilanciamento cautelare degli interessi e sull'assenza di un danno grave e irreparabile.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla tutela ambientale. Ha inoltre escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile direttamente derivante dagli atti impugnati, poiché l'attività imprenditoriale dell'appellante risultava chiusa già dal 2021. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate per giuste ragioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l'interesse pubblico alla tutela ambientale.
- Il periculum in mora non è ravvisabile quando il pregiudizio economico dedotto non deriva direttamente dagli atti impugnati, soprattutto se l'attività interessata era già cessata o chiusa prima della loro adozione.
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile causalmente riconducibile al provvedimento impugnato; la preesistenza della situazione lesiva può escludere tale requisito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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