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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7019/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due censure: 1) nullità delle notifiche degli atti introduttivi sia del primo che del secondo grado per essere state effettuate presso il domicilio del difensore senza elezione di domicilio, con riferimento all'art. 161 cod. proc. pen.; 2) carenza e illogicità della motivazione della Corte di appello nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), nonostante la giovane età e la condizione di marginalità economica e sociale della imputata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la prima censura è inammissibile perché introdotta per la prima volta in cassazione e non dedotta nell'atto di appello (violazione del principio di cui all'art. 161 cod. proc. pen. quale motivo non sollevato in tempo utile). Quanto alla seconda censura, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: la Corte di appello ha motivato adeguatamente il diniego richiamando l'assenza di collaborazione e di resipiscenza dell'imputata (mancata restituzione del maltolto o iniziative risarcitorie), e ha applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; tale valutazione, essendo conforme alle emergenze istruttorie e priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue la conferma della condanna di merito (pena originaria: anni 4 e mesi 6 di reclusione e euro 1.395,00 di multa), la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma contestata come fonte del reato di cui la ricorrente è stata riconosciuta colpevole (introduzione nell'abitazione per conseguire ingiusto profitto e impossessamento di beni).

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla presunta nullità delle notifiche; la Corte precisa che la questione non è dedotta in appello e dunque non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, applicando il principio di adesione al motivo di gravame.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento normativo alle circostanze attenuanti generiche: la Corte sottolinea che, dopo la modifica normativa richiamata, il giudice che concede le attenuanti deve motivare positivamente la loro sussistenza, mentre il rifiuto può essere motivato con l'esplicitazione della valutazione svolta e dei criteri ex art. 133 cod. pen.

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i criteri per la determinazione della pena; la Corte di appello ha dichiarato di aver applicato tali criteri nella valutazione delle attenuanti generiche, sufficiente ai fini motivazionali in sede di legittimità.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla l. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato nel testo come l'intervento normativo che ha modificato l'art. 62-bis; la Corte interpreta l'effetto della modifica nel senso che l'onere motivazionale è diverso: la sussistenza delle attenuanti richiede motivazione positiva, mentre il diniego non necessita di una giustificazione analitica sotto ogni profilo, purché il giudice dia conto di aver valutato i criteri di cui all'art. 133.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Cita la sentenza quale principio in tema di motivi per l'esonero dal pagamento delle somme a favore dello Stato: in difetto di ragioni per l'esonero, la ricorrente è stata condannata al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili questioni che non siano state previamente sollevate nel motivo di gravame: eccezioni processuali tardive (es. nullità notifiche) devono essere proposte nel grado di impugnazione immediatamente successivo o saranno inammissibili.
  • La carenza di motivazione in cassazione può essere invocata solo se il punto era stato sottoposto al giudice d'appello; non è ammissibile sollevare per la prima volta in cassazione vizi relativi a questioni non trattate in appello.
  • Sulle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), l'onere motivazionale grava in particolare quando si afferma la loro sussistenza: il giudice che le concede deve motivare positivamente gli elementi che giustificano la mitigazione; il diniego può limitarsi a dare conto della valutazione svolta e dei criteri ex art. 133 cod. pen.
  • L'assenza di collaborazione dell'imputato (mancata restituzione della refurtiva, mancanza di iniziative risarcitorie, assenza di resipiscenza) è un elemento legittimo e decisivo per negare le attenuanti generiche.
  • La revisione in sede di legittimità è essenzialmente limitata al sindacato di legittimità e di motivazione: valutazioni di fatto fondate sulle emergenze istruttorie e ritenute coerenti dal giudice di merito non sono agevolmente riformabili in cassazione.

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