Cassazione Penale, Sentenza n. 21082/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto applicabile l'art. 585, comma 3, c.p.p. combinato con gli artt. 460 e 461 c.p.p., e ha dichiarato tempestiva l'opposizione presentata dal difensore in data 21/06/2021. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per il proseguimento del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna per la violazione dell'art. 187 cod. strada (fatto del 19/07/2020). Il G.i.p. aveva ritenuto l'opposizione tardiva: il difensore aveva depositato opposizione in data 21/06/2021 mentre, secondo il G.i.p., il termine di quindici giorni di cui all'art. 461 c.p.p. doveva essere calcolato rispetto alla notifica all'imputato (perfezionatasi il 22/06/2021), per cui l'opposizione sarebbe stata fuori termine. Il ricorrente ha dedotto invece che, applicando l'art. 585, comma 3, c.p.p., quando la decorrenza è diversa per imputato e difensore deve valere il termine che scade per ultimo, e dunque l'opposizione era tempestiva.
Norme richiamate
art. 461 c.p.p.
termine di quindici giorni di cui all'art. 461, comma 1, c.p.p.
Stabilisce il termine ordinario di 15 giorni per proporre opposizione al decreto penale; nel caso è stato richiamato dal G.i.p. per valutare la tempestività dell'impugnazione
art. 585 c.p.p., comma 3
«quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo»
La Corte ha applicato questa norma per ritenere che, se il momento di conoscenza dell'atto è diverso per imputato e difensore, occorre adottare il termine più favorevole (quello che scade per ultimo) per entrambi, rendendo tempestiva l'opposizione del difensore
art. 460 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 461 per sostenere che l'opposizione al decreto penale è forma di impugnazione soggetta alle regole generali delle impugnazioni, e quindi all'art. 585, comma 3
art. 187 c.d.s.
Norma sostanziale del codice della strada relativa alla fattispecie contestata (oggetto del decreto penale di condanna)
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Consente motivazione semplificata della sentenza quando ricorrono le condizioni previste; la Corte ha fatto ricorso a motivazione semplificata richiamando tale decreto
Massime di principio
- L'opposizione a decreto penale di condanna è una impugnazione e segue, in quanto compatibili, le regole generali sulle impugnazioni, compreso l'art. 585 c.p.p.
- Se il termine per proporre l'impugnazione decorre in momenti diversi per l'imputato e per il difensore, si applica il termine che scade per ultimo anche per l'altro soggetto (art. 585, comma 3 c.p.p.); ciò può rendere tempestiva un'opposizione depositata dal difensore prima che il termine inizi a decorrere per l'imputato.
- Nella valutazione della tempestività occorre determinare con precisione il momento della "effettiva conoscenza" o della notifica per ciascuno (imputato e difensore): documenti di notifica, ricevute postali e timestamp PEC sono decisivi.
- La declaratoria di inammissibilità basata su un calcolo errato del termine può essere annullata in Cassazione quando la giurisprudenza consolidata (richiamata nella sentenza) indica diversa interpretazione.
- In casi simili è prudente che il difensore depositi l'impugnazione non solo entro il termine che ritiene applicabile, ma segni e conservi prova temporale certa del deposito (PEC, ricevuta, ecc.) e chiede l'annullamento dell'ordinanza se il giudice di merito ne disconosce la tempestività per ragioni formali.
- Questa linea interpretativa è consolidata da precedenti di legittimità: verificare la giurisprudenza applicabile (es. pronunce citate nella motivazione) per sostenere la tempestività dell'impugnazione.
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