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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15387/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico da due appartenenti al personale ATA, poi stabilizzate tramite scorrimento delle graduatorie e/o nell'ambito dei meccanismi selettivi previsti dalla L. n. 107/2015. Le lavoratrici avevano chiesto il risarcimento/indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la successiva stabilizzazione fosse misura idonea a sanzionare l'abuso e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo eventuali danni ulteriori specificamente allegati e provati. Con il ricorso per cassazione le interessate hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine e dei principi di equivalenza ed effettività, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di lavoro a termine; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria quando vi sia stata immissione in ruolo; 3) illegittimità costituzionale dell'esclusione del ristoro in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella memoria hanno insistito sulla necessità di una stretta correlazione causale tra abuso e assunzione in ruolo, sostenendo che la stabilizzazione dovrebbe essere considerata riparatoria solo quando l'assunzione sia stata determinata, e non semplicemente agevolata, dalla successione dei contratti a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero coperte da un orientamento già consolidato: nel settore scolastico, l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto, verificatosi dal 10 luglio 2001 e prima della L. n. 107/2015, è adeguatamente sanzionato dalla stabilizzazione/immissione in ruolo, sia nel previgente sistema di reclutamento sia nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 107/2015, con possibilità per il lavoratore di chiedere soltanto danni ulteriori, ma con onere di specifica allegazione e prova. La Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di una rimessione alla Corte costituzionale, reputando la questione già risolta in senso conforme al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    invocato dalle ricorrenti quale base dell'indennità/risarcimento per l'illegittima reiterazione del termine; la Corte, in linea con il proprio orientamento, esclude l'automatica spettanza dell'indennità nel settore scolastico quando vi sia stata stabilizzazione idonea a sanare l'abuso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

    la Corte dichiara inammissibili i motivi perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non offre ragioni per mutare orientamento.

  • L. n. 107/2015, art. 1

    richiamata come base del piano straordinario di assunzioni e della stabilizzazione del personale precario della scuola, considerata misura satisfattoria dell'abuso.

  • L. n. 124/1999, art. 4, comma 1

    richiamata nel ricorso come disciplina dei contratti a termine del personale scolastico oggetto di reiterazione illegittima.

  • Direttiva 1999/70/CE

    invocata per sostenere che l'esclusione della misura risarcitoria sarebbe incompatibile con la clausola 5; la Corte ritiene invece il sistema interno conforme, alla luce della giurisprudenza UE.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    norma costituzionale evocata per il parametro di compatibilità con il diritto dell'Unione; la Corte esclude il contrasto.

  • art. 3 Cost.

    invocato per lamentare disparità di trattamento rispetto al lavoro privato; la Corte ritiene non comparabili i fenomeni giuridici e i sistemi di assunzione.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato nel ricorso come ulteriore parametro costituzionale-convenzionale/eurounitario; la Corte non ravvisa profili di illegittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare, ai fini della motivazione, alle precedenti decisioni che hanno già trattato in modo ampio le questioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale assunto a termine può costituire misura idonea, proporzionata ed effettiva a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti e a cancellarne le conseguenze, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza nazionale e dalla Corte di giustizia UE.
  • Quando il lavoratore precario della scuola è stato immesso in ruolo attraverso il sistema di reclutamento previsto dall'ordinamento, il ristoro non è automatico: è comunque possibile domandare il risarcimento solo per danni ulteriori, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati.
  • Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibili censure che ripropongano questioni già risolte da un orientamento consolidato, senza necessità di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di rimessione alla Corte costituzionale.
  • La differenza tra stabilizzazione nel pubblico impiego scolastico e conversione del rapporto nel lavoro privato giustifica un diverso regime sanzionatorio e risarcitorio, sicché non sussiste una violazione dell'art. 3 Cost. per la mancata automatica applicazione dell'indennità prevista per il lavoro privato.
  • In presenza di giurisprudenza consolidata e di interpretazione già resa dalla Corte di giustizia, il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio quando la questione non sia rilevante o quando la soluzione sia già chiara.
  • La parte che invochi un pregiudizio ulteriore rispetto alla stabilizzazione deve fornire una puntuale allegazione e prova del danno, non potendo beneficiare di una presunzione automatica di danno da abuso del termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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