Cassazione Civile, Ordinanza n. 15387/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico da due appartenenti al personale ATA, poi stabilizzate tramite scorrimento delle graduatorie e/o nell'ambito dei meccanismi selettivi previsti dalla L. n. 107/2015. Le lavoratrici avevano chiesto il risarcimento/indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la successiva stabilizzazione fosse misura idonea a sanzionare l'abuso e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo eventuali danni ulteriori specificamente allegati e provati. Con il ricorso per cassazione le interessate hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine e dei principi di equivalenza ed effettività, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di lavoro a termine; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria quando vi sia stata immissione in ruolo; 3) illegittimità costituzionale dell'esclusione del ristoro in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella memoria hanno insistito sulla necessità di una stretta correlazione causale tra abuso e assunzione in ruolo, sostenendo che la stabilizzazione dovrebbe essere considerata riparatoria solo quando l'assunzione sia stata determinata, e non semplicemente agevolata, dalla successione dei contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero coperte da un orientamento già consolidato: nel settore scolastico, l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto, verificatosi dal 10 luglio 2001 e prima della L. n. 107/2015, è adeguatamente sanzionato dalla stabilizzazione/immissione in ruolo, sia nel previgente sistema di reclutamento sia nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 107/2015, con possibilità per il lavoratore di chiedere soltanto danni ulteriori, ma con onere di specifica allegazione e prova. La Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di una rimessione alla Corte costituzionale, reputando la questione già risolta in senso conforme al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 L. n. 183/2010
invocato dalle ricorrenti quale base dell'indennità/risarcimento per l'illegittima reiterazione del termine; la Corte, in linea con il proprio orientamento, esclude l'automatica spettanza dell'indennità nel settore scolastico quando vi sia stata stabilizzazione idonea a sanare l'abuso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
la Corte dichiara inammissibili i motivi perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non offre ragioni per mutare orientamento.
L. n. 107/2015, art. 1
richiamata come base del piano straordinario di assunzioni e della stabilizzazione del personale precario della scuola, considerata misura satisfattoria dell'abuso.
L. n. 124/1999, art. 4, comma 1
richiamata nel ricorso come disciplina dei contratti a termine del personale scolastico oggetto di reiterazione illegittima.
Direttiva 1999/70/CE
invocata per sostenere che l'esclusione della misura risarcitoria sarebbe incompatibile con la clausola 5; la Corte ritiene invece il sistema interno conforme, alla luce della giurisprudenza UE.
art. 117, primo comma, Cost.
norma costituzionale evocata per il parametro di compatibilità con il diritto dell'Unione; la Corte esclude il contrasto.
art. 3 Cost.
invocato per lamentare disparità di trattamento rispetto al lavoro privato; la Corte ritiene non comparabili i fenomeni giuridici e i sistemi di assunzione.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato nel ricorso come ulteriore parametro costituzionale-convenzionale/eurounitario; la Corte non ravvisa profili di illegittimità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare, ai fini della motivazione, alle precedenti decisioni che hanno già trattato in modo ampio le questioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale assunto a termine può costituire misura idonea, proporzionata ed effettiva a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti e a cancellarne le conseguenze, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza nazionale e dalla Corte di giustizia UE.
- Quando il lavoratore precario della scuola è stato immesso in ruolo attraverso il sistema di reclutamento previsto dall'ordinamento, il ristoro non è automatico: è comunque possibile domandare il risarcimento solo per danni ulteriori, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati.
- Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibili censure che ripropongano questioni già risolte da un orientamento consolidato, senza necessità di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di rimessione alla Corte costituzionale.
- La differenza tra stabilizzazione nel pubblico impiego scolastico e conversione del rapporto nel lavoro privato giustifica un diverso regime sanzionatorio e risarcitorio, sicché non sussiste una violazione dell'art. 3 Cost. per la mancata automatica applicazione dell'indennità prevista per il lavoro privato.
- In presenza di giurisprudenza consolidata e di interpretazione già resa dalla Corte di giustizia, il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio quando la questione non sia rilevante o quando la soluzione sia già chiara.
- La parte che invochi un pregiudizio ulteriore rispetto alla stabilizzazione deve fornire una puntuale allegazione e prova del danno, non potendo beneficiare di una presunzione automatica di danno da abuso del termine.
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