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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43729/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di esecutività del decreto penale di condanna (art. 186 c. 1, 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada) pronunciata il 4/4/2024, nonostante che in data 9/5/2022 fosse stata richiesta e ammessa la sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità ex art. 186 c. 9-bis cod. strada. Il ricorrente censura che il G.i.p. abbia dichiarato esecutivo il decreto per la mancata comunicazione, da parte della difesa, dell'ente dove svolgere i lavori, mentre sarebbe onere dell'Autorità giudiziaria promuovere l'avvio del procedimento e individuare l'ente; in subordine si deduce che, se non poteva procedersi alla sostituzione, il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato e non dichiarare l'esecutività del decreto penale.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato per nuovo esame, ritenendo che il G.i.p. abbia applicato la disciplina posteriore (modifiche all'art. 459 cod. proc. pen. introdotte dai d.lgs. n. 150/2022 e n. 31/2024) in contrasto con il principio di tutela dell'affidamento e con il tempus regit actum, posto che l'istanza di sostituzione era stata depositata anteriormente alle modifiche. Inoltre la Corte ha censurato il G.i.p. per aver ritenuto che l'indicazione dell'ente fosse un obbligo a carico della difesa, mentre l'onere istruttorio per l'attivazione del lavoro di pubblica utilità incombe al giudice che concede il beneficio. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo provvedimento conforme al regime normativo vigente al momento del deposito dell'istanza e assicurando gli adempimenti a carico dell'Autorità giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada (c. 1, c. 2 lett. c), c. 2-sexies e c. 9-bis)

    disposizioni relative alla possibilità di sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità (comma 9-bis)

    La Corte ricorda che l'istanza di sostituzione ex comma 9-bis può essere proposta anche dopo decreto penale non opposto e che la misura deve essere agevolmente accessibile; la sostituzione prevista dall'art. 186 c. 9-bis è da considerare nella sua specificità (collegata alla disciplina dell'art. 54 d.lgs. 274/2000) e non confondibile con l'art. 56-bis I. n. 689/1981

  • art. 459 cod. proc. pen. (in particolare comma 1-ter)

    norma introdotta e poi modificata dai d.lgs. n. 150/2022 e n. 31/2024 disciplinante la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità dopo decreto penale e la declaratoria di esecutività in difetto dei presupposti

    La Corte stabilisce che, in assenza di disposizioni transitorie, occorre applicare ai casi la disciplina vigenti al momento 'rilevante' individuato caso per caso: qui l'atto rilevante è il deposito dell'istanza di sostituzione, che era antecedente alle modifiche; pertanto non poteva applicarsi la versione novellata che prevede la dichiarazione di esecutività in mancanza di opposizione

  • art. 56-bis legge n. 689/1981

    riferimento normativo per il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva

    La Corte distingue la figura del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 56-bis (sanzione sostitutiva della pena) da quella disciplinata dall'art. 54 d.lgs. 274/2000 (natura di pena principale in alcuni casi); è importante non confondere gli istituti quando si applicano misure sostitutive

  • art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    disciplina del lavoro di pubblica utilità in ambiti diversi dalla legge n. 689/1981

    La sostituzione prevista dall'art. 186 c. 9-bis si colloca nel modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 274/2000 e può avere natura diversa rispetto all'art. 56-bis; la Corte richiama la giurisprudenza che evidenzia la differenza di natura tra le due figure

  • d.lgs. n. 150/2022 ("Riforma Cartabia") e d.lgs. n. 31/2024

    novellazioni dell'art. 459 cod. proc. pen. (introduzione e successiva modifica del comma 1-ter)

    Le modifiche normative hanno ampliato i casi in cui il giudice può dichiarare esecutivo il decreto in mancanza dei presupposti della sostituzione; la Corte però sottolinea che, per istanze depositate prima della riforma, deve rispettarsi l'affidamento e applicare la disciplina previgente

  • art. 461 cod. proc. pen. (comma 6)

    ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale

    La Corte interpreta la previsione come operativa anche nelle ipotesi di declaratoria di esecutività conseguente al rigetto della richiesta di sostituzione avanzata dopo decreto penale non opposto, riconoscendo così la possibilità di ricorso per cassazione per tutelare il diritto di difesa

Massime di principio

  • Se l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità è stata depositata prima di una modifica normativa, va applicata la disciplina vigente al momento del deposito (tutela dell'affidamento e tempus regit actum).
  • La richiesta di sostituzione può essere proposta anche dopo l'emissione di un decreto penale di condanna non opposto; tale richiesta equivale a una forma di 'non opposizione' e deve essere valutata dal giudice.
  • Non grava automaticamente sulla difesa l'onere di individuare e comunicare l'ente dove svolgere i lavori: l'attivazione e l'indagine per la disponibilità dell'ente rientrano nelle potestà istruttorie del giudice che concede il beneficio.
  • Se, secondo la disciplina applicabile al caso, il rigetto della richiesta di sostituzione impone l'adozione di un decreto di giudizio immediato, il giudice non deve semplicemente dichiarare esecutivo il decreto penale senza aver rispettato i presupposti e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'istanza.
  • La confusione tra le diverse figure del lavoro di pubblica utilità (art. 56-bis L. 689/1981 vs art. 54 d.lgs. 274/2000 e relative applicazioni in codici speciali come il cod. strada) è pericolosa e va evitata: occorre verificare la natura dell'istituto e applicare la disciplina corretta.
  • In caso di declaratoria di esecutività ritenuta illegittima, il ricorso per cassazione (art. 461 c. 6) è strumento utilizzabile per tutelare il diritto di difesa del ricorrente.

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