Sentenza n. 15997/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 9258/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio annuo di € 500 tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 24 settembre 2025 e notificata ai fini esecutivi il 25 settembre 2025, passata in giudicato. La decisione aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio di € 500 per l’anno scolastico 2024/2025 tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero a provvedere, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino all’attribuzione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito la condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di chiarimenti o indicazioni del Ministero idonei a smentire l’inadempimento allegato, ha ritenuto fondata la pretesa esecutiva; i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, previa richiesta della ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine per l’amministrazione. Non ha disposto allo stato una penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha rigettato ogni ulteriore domanda e condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore antistatario. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Nel giudizio di ottemperanza, l’allegazione dell’inadempimento, non contrastata dall’amministrazione con chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione, consente di accogliere la pretesa esecutiva secondo i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
La competenza per l’ottemperanza del titolo azionato spetta al TAR individuato secondo il criterio previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 13 luglio 2015, n. 107
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato; l’amministrazione è tenuta a eseguire la prestazione accertata nel titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice non può riesaminare i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo passato in giudicato: deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione della prestazione nei termini risultanti dal giudicato.
- Quando il creditore allega l’inadempimento del titolo e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull’avvenuta o corretta esecuzione, la pretesa di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova tra debitore e creditore.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla rituale notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale inerzia, con attivazione su richiesta della parte interessata.
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