Sentenza del 08/04/2021 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONI - A soggetto diverso da quello indicato nel ruolo - Possibilità di sanare nelle more del giudizio - Rinotifica di nuova cartella al soggetto correttamente individuato - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento n. 09/xxxxx/000 emessa sul ruolo n. 2015/009209 per ICI anni 2008-2009 per euro 1.254.006,94, sulla base di eccezioni relative alla tardività del ricorso (art. 21 d.lgs. 546/1992), alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e alla presunta corretta notificazione della cartella operata dall'Agente della Riscossione; in via incidentale il MEF e l'Agenzia del Demanio contestano anche la nullità degli avvisi di accertamento, la decadenza/ prescrizione della pretesa, l'insussistenza della titolarità passiva e l'erronea applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia della Riscossione e dichiarato inammissibile l'appello incidentale del MEF/Agenzia del Demanio. Motivazioni principali: (i) la notifica del ricorso di primo grado è tempestiva applicando il principio della scissione degli effetti (la consegna per il notificante si perfeziona all'ufficio competente); (ii) non sussiste violazione del principio di corrispondenza: il primo giudice aveva effettivamente accolto la doglianza circa la notifica della cartella ad un soggetto diverso dall'intestatario del ruolo/avvisi; (iii) la difformità tra il soggetto intestatario della cartella e il destinatario della notificazione è un vizio imputabile all'Agente della Riscossione e non viene sanata da una successiva rinotifica intervenuta nelle more del giudizio; (iv) l'appello incidentale sugli avvisi di accertamento è inammissibile perché tali avvisi erano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini, divenendo pertanto definitivi; spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21
Richiamato per la tempestività della notifica del ricorso: applicato il principio della scissione degli effetti (per il notificante la notifica si considera perfezionata con la consegna all'ufficio competente). La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica effettuata il 24/12/2015 anche se la consegna materiale ad Equitalia via posta risultò il 4/1/2016.
Codice di procedura civile, art. 112
Contestata dal ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice ha ritenuto che la dedotta violazione non sussisteva perché il motivo dedotto in primo grado (difetto di titolarità passiva e notifica a soggetto diverso) era stato chiaramente prospettato e accolto.
D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, art. 65
Citato nelle considerazioni finali in relazione alla funzione dell'Agenzia del Demanio nell'amministrazione degli immobili dello Stato; collegato alla giurisprudenza di legittimità che talvolta esclude l'Agenzia del Demanio dalla qualità di soggetto passivo ICI.
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 3 e art. 7, comma 1, lett. a
Rilevanti per definire la titolarità passiva dell'imposta sugli immobili di proprietà dello Stato; la Corte richiama altresì orientamenti (Cass. n. 10655/2019) che possono escludere l'Agenzia del Demanio dalla qualità di soggetto passivo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 12, comma 5
Richiamato dalle parti riguardo alla quantificazione e commisurazione delle sanzioni, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulle sanzioni dato che la cartella è stata annullata e gli appellanti incidentali non risultavano soccombenti su quel punto.
D.L. 22/10/2016 n. 193, art. 1, comma 3 (convertito)
Riferito al subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei rapporti di Equitalia; citato per definire la legittimazione processuale dell'appellante.
Massime di principio
- La notifica del ricorso si valuta con il principio della scissione degli effetti: per il notificante la notifica si considera perfezionata al momento della consegna all'ufficio addetto; per il destinatario al momento della ricezione. Questo può rendere tempestiva una notificazione anche se la consegna materiale avviene successivamente.
- La notificazione di una cartella di pagamento ad un soggetto diverso da quello indicato nel ruolo è un vizio grave che può determinare l'annullamento della cartella stessa. L'errore imputabile all'Agente della Riscossione non viene sanato da una successiva rinotifica intervenuta nelle more del giudizio.
- Se gli avvisi di accertamento prodromici sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini, essi diventano definitivi e il merito di tali avvisi non può essere riesaminato con la sola impugnazione della cartella di pagamento, salvo che si dimostri la mancanza della rituale notificazione degli avvisi.
- La corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere valutata considerando le doglianze effettivamente prospettate in primo grado: questioni già dedotte e riconducibili alla domanda sono decisibili anche se la formulazione non fosse identica.
- L'Agente della Riscossione non è chiamato a sindacare la legittimità sostanziale del contenuto del ruolo predisposto dall'ente impositore, ma è responsabile della corretta esecuzione delle notifiche; errori materiali di indirizzamento della notifica sono imputabili all'agente e possono inficiare la validità dell'atto di riscossione.
- In tema di ICI su immobili statali è necessaria particolare attenzione alla individuazione del soggetto passivo: giurisprudenza di merito spesso individua l'Agenzia del Demanio come soggetto obbligato alla gestione, ma la Cassazione ha assunto indirizzi che talvolta escludono l'Agenzia del Demanio dalla qualità di soggetto passivo; pertanto occorre verificare caso per caso la titolarità passiva.
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