Ordinanza del 16/11/2016 n. 1532 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Entrambi - Necessità - Periculum in mora - Caratteristiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione richiede la dimostrazione sia della fondatezza dell’impugnazione sia di un danno grave e irreparabile. Il danno grave eccede il normale pregiudizio derivante dall’esecuzione e altera l’equilibrio tra vantaggi e sacrifici delle parti; quello irreparabile riguarda principalmente la distruzione o perdita delle qualità essenziali di beni non fungibili. Di regola, non sussiste per le condanne pecuniarie, per il discredito derivante dalla riscossione o quando sia possibile chiedere la rateazione, né è configurabile un concreto rischio di mancato rimborso da parte dell’Erario.
Misure cautelari: necessaria la prova congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora per ottenere la sospensione dell’esecuzione.
Misure cautelari e sospensione dell’esecuzione
Il documento riguarda i presupposti necessari per ottenere l’accoglimento di un’istanza di sospensione, con particolare riferimento alla prova del fumus boni iuris e del periculum in mora. La sospensione può essere concessa soltanto quando risultino presenti entrambi tali requisiti.
Fumus boni iuris e periculum in mora
Il richiedente deve dimostrare, da un lato, la plausibile fondatezza delle proprie ragioni (fumus boni iuris) e, dall’altro, l’esistenza di un pregiudizio qualificato derivante dall’immediata esecuzione del provvedimento (periculum in mora). La mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Nozione di danno grave
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno grave è quello che supera il pregiudizio normalmente destinato a gravare sul debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. Deve quindi determinare uno squilibrio apprezzabile tra i vantaggi conseguiti da una parte e i sacrifici imposti all’altra in ragione dell’esecuzione.
Non è sufficiente, pertanto, allegare il semplice effetto sfavorevole normalmente connesso all’esecuzione di una pronuncia, poiché occorre dimostrare un pregiudizio ulteriore, concreto e significativamente eccedente quello ordinario.
Nozione di danno irreparabile
Il danno irreparabile ricorre quando l’esecuzione determina la distruzione o la disintegrazione di una cosa non fungibile, facendo cessare l’esistenza del bene oppure facendogli perdere le qualità essenziali che ne costituiscono l’individualità o la funzione.
L’irreparabilità sussiste quando, in caso di accoglimento dell’appello, non sia possibile ottenere il completo recupero o la reintegrazione della situazione precedente. La valutazione deve quindi concentrarsi sulla concreta impossibilità di ripristinare integralmente il bene o la sua funzione.
Condanne al pagamento di somme di denaro
Il danno irreparabile, di regola, non è configurabile in presenza di una condanna al pagamento di una somma di denaro. Il denaro è infatti un bene fungibile e, qualora il ricorso per cassazione venga accolto, il pregiudizio può essere reintegrato mediante restituzione o equivalente economico.
La natura fungibile della somma dovuta esclude quindi, normalmente, che l’esecuzione della condanna pecuniaria produca un danno non suscettibile di riparazione.
Fattispecie non idonee a integrare il periculum in mora
Non costituiscono, secondo il documento, un danno grave e irreparabile sufficiente a giustificare la sospensione:
- l’eventuale discredito per l’attività sociale derivante dalla riscossione;
- la mera esecuzione di una condanna pecuniaria, in ragione della fungibilità del denaro;
- la possibilità di ricorrere alla rateazione, circostanza che depone contro l’irreparabilità del danno;
- l’ipotetica incapienza del patrimonio dell’Erario, non essendo configurabile un concreto pericolo per il contribuente di non poter recuperare le somme versate.
Valutazione complessiva
La richiesta di sospensione deve fondarsi su una dimostrazione specifica sia della probabile fondatezza dell’impugnazione sia dell’effettiva gravità e irreparabilità del pregiudizio. Il solo obbligo di pagamento, il possibile impatto reputazionale della riscossione o il timore astratto di non recuperare le somme non sono sufficienti, in assenza di ulteriori elementi concreti, a integrare il periculum in mora.
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