Ordinanza del 14/11/2016 n. 1520 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mera produzione dell’estratto conto bancario non dimostra il periculum in mora. È necessario provare concretamente l’impossibilità di rateizzare il debito tributario e l’assenza di redditi sufficienti a farvi fronte.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora
Misure cautelari – Periculum in mora
Il documento riguarda la prova del requisito del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari connesse a un debito tributario. La conclusione indicata è che tale requisito non può ritenersi sussistente sulla base della sola documentazione bancaria prodotta.
Onere della prova
La mera esibizione dell’estratto conto bancario non è sufficiente a dimostrare il rischio concreto e attuale che giustifica l’adozione della misura cautelare. La situazione finanziaria deve essere documentata mediante elementi ulteriori e specifici.
Elementi necessari
Per provare il periculum in mora occorre fornire elementi dai quali risulti:
- l’impossibilità di avvalersi della rateizzazione del debito tributario;
- l’assenza di redditi idonei a consentire il pagamento del debito.
Principio applicabile
La valutazione del periculum in mora richiede quindi una dimostrazione concreta dell’incapacità del debitore di far fronte alla pretesa tributaria, non potendo fondarsi esclusivamente sull’estratto conto bancario. In mancanza di prova dell’impossibilità di rateizzare il debito e dell’assenza di redditi sufficienti, il requisito cautelare deve ritenersi non sussistente.
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