Ordinanza del 17/11/2016 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione cautelare non è ammissibile se il contribuente non dimostra sia l’insostenibilità dei pagamenti sia l’impossibilità di accedere a una rateazione congrua. L’incapienza del contribuente impedisce il necessario bilanciamento tra gli interessi economici contrapposti e fa venir meno il presupposto fondamentale della misura.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in assenza di prova dell’insostenibilità dei pagamenti e dell’impossibilità di ottenere una congrua rateazione
Misure cautelari e insussistenza del periculum in mora
Il documento riguarda la richiesta di sospensione cautelare e chiarisce che il relativo presupposto non può ritenersi sussistente quando il contribuente non dimostri adeguatamente la concreta situazione di difficoltà economica e l’assenza di alternative praticabili.
Presupposti probatori
La sussistenza del fumus boni iuris deve essere provata sotto due distinti profili:
- l’insostenibilità dei pagamenti richiesti;
- l’impossibilità di ottenere una congrua rateazione.
La prova deve quindi riguardare non soltanto la difficoltà ad adempiere nell’immediato, ma anche l’inesistenza di una soluzione dilatoria idonea a rendere sostenibile il pagamento del debito.
Incapienza del contribuente e bilanciamento degli interessi
Nel caso in cui il contribuente risulti incapiente, viene meno il presupposto imprescindibile per effettuare il possibile bilanciamento tra i contrapposti interessi economici coinvolti. Tale bilanciamento costituisce una condizione fondamentale ai fini dell’ammissibilità della sospensione richiesta.
L’incapienza, pertanto, non consente di valutare concretamente e in modo equilibrato il pregiudizio derivante dall’esecuzione della pretesa rispetto all’interesse dell’amministrazione alla riscossione. Di conseguenza, la richiesta cautelare non può essere accolta quando manchi la dimostrazione dei presupposti economici necessari e non risulti praticabile una rateazione congrua.
Esito interpretativo
Il principio espresso è che la sospensione cautelare non è giustificata dalla mera allegazione di difficoltà finanziarie. Occorre una prova completa dell’insostenibilità dei pagamenti e dell’impossibilità di ricorrere a una rateazione adeguata; inoltre, la condizione di incapienza esclude il necessario bilanciamento degli interessi economici e comporta l’insussistenza del presupposto cautelare.
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