Ordinanza del 14/11/2016 n. 1515 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Oggetto - Sentenza che ha dichiarato inammissibilità ricorso di primo grado - Interesse - Carenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione della sentenza di primo grado è inammissibile per carenza d’interesse quando la decisione impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza modificare la preesistente pretesa impositiva. Anche l’eventuale accoglimento della sospensione non procurerebbe al contribuente alcun concreto vantaggio.
Inammissibilità per carenza d’interesse dell’istanza di sospensione della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso
Inammissibilità dell’istanza di sospensione per carenza d’interesse
La questione riguarda l’istanza di sospensione proposta contro una sentenza di primo grado oggetto di appello, con la quale la Commissione tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’istanza è ritenuta inammissibile per carenza d’interesse, poiché la sospensione non sarebbe idonea a produrre un’utilità concreta e attuale per l’istante.
Oggetto della sospensione
La richiesta cautelare ha ad oggetto la sentenza di primo grado che ha definito il giudizio dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Tale pronuncia, non avendo esaminato nel merito la pretesa impositiva, non ha modificato la situazione giuridica e tributaria preesistente.
Assenza di un vantaggio concreto
La carenza d’interesse deriva dal fatto che l’eventuale accoglimento dell’istanza di sospensione non determinerebbe alcun risultato favorevole concreto per il richiedente. Anche nell’ipotesi di sospensione della sentenza impugnata, infatti, la situazione rimarrebbe identica a quella antecedente alla decisione della Commissione tributaria provinciale.
In particolare:
- la sentenza di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso;
- la pronuncia non ha alterato la preesistente pretesa impositiva;
- la sospensione non inciderebbe sostanzialmente sulla posizione dell’istante;
- mancherebbe, quindi, un interesse concreto e attuale alla tutela cautelare.
Principio affermato
È inammissibile per carenza d’interesse l’istanza di sospensione avente ad oggetto una sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso, quando l’eventuale accoglimento della richiesta non procurerebbe alcun concreto vantaggio all’istante. La pronuncia cautelare non può essere utilizzata quando non è idonea a modificare la situazione determinatasi prima della decisione impugnata.
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