Ordinanza del 14/11/2016 n. 1514 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Oggetto - Sentenza che ha respinto il ricorso di primo grado - Interesse - Carenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione cautelare della sentenza tributaria di primo grado sfavorevole è inammissibile quando non arreca alcun vantaggio concreto al contribuente, poiché la sentenza non ha modificato la pretesa impositiva preesistente. Il giudice non può disporre d’ufficio la sospensione dell’atto impugnato sostituendola alla richiesta formulata dal contribuente.
Inammissibilità per carenza d’interesse della sospensione della sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso
Inammissibilità dell’istanza cautelare relativa alla sentenza di primo grado
Il documento afferma il principio secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, l’istanza di sospensione avente a oggetto una sentenza di primo grado che abbia respinto il ricorso del contribuente. La misura cautelare, infatti, deve essere diretta a ottenere un’utilità concreta e attuale per la parte che la richiede.
Carenza di interesse concreto
La sospensione della sentenza sfavorevole non produrrebbe alcun vantaggio effettivo per l’istante. Anche qualora la richiesta fosse accolta, resterebbe invariata la situazione esistente prima della pronuncia della Commissione tributaria provinciale, poiché il rigetto del ricorso non ha modificato la preesistente pretesa impositiva.
Ne consegue che manca l’interesse processuale necessario per proporre validamente l’istanza cautelare: la sospensione non determinerebbe né l’eliminazione né la modifica degli effetti sostanziali della pretesa tributaria.
Limiti dei poteri del giudice
Il giudice non può pronunciarsi d’ufficio su un oggetto diverso da quello dedotto dal contribuente. In particolare, non può disporre autonomamente la sospensione dell’atto impositivo quando la parte abbia chiesto la sospensione della sentenza di primo grado.
La richiesta cautelare deve quindi essere valutata nei limiti del petitum formulato dall’istante, senza che il giudice possa modificarne d’ufficio l’oggetto o sostituire alla misura richiesta una diversa sospensione ritenuta eventualmente utile.
Principio applicabile
L’istanza di sospensione della sentenza tributaria di primo grado che ha respinto il ricorso è pertanto inammissibile quando:
- la pronuncia non ha alterato la situazione giuridica preesistente;
- l’accoglimento della sospensione non procurerebbe un concreto vantaggio al contribuente;
- la parte non abbia richiesto la sospensione dell’atto impositivo;
- il giudice non possa modificare d’ufficio l’oggetto della domanda cautelare.
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