Ordinanza del 08/11/2016 n. 22693 - Corte di Cassazione
Commissioni tributarie- -Sentenza di secondo grado -Motivazione apparente- impossibile individuazione "thema decidendum"-Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio perché non illustrava le specifiche critiche dell’appellante né il percorso logico-giuridico seguito per confermare la decisione di primo grado. La sentenza è stata cassata con rinvio a diversa composizione della Commissione tributaria regionale, con assorbimento del secondo motivo di ricorso.
Nullità della sentenza tributaria d’appello per motivazione apparente e adesione meramente per relationem alla decisione di primo grado.
Nullità della sentenza tributaria regionale per motivazione apparente
La pronuncia esamina il ricorso per cassazione proposto da L.R. contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, ritenuta nulla per motivazione apparente. La Corte ribadisce che una decisione d’appello non può limitarsi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza illustrare le censure formulate dall’appellante e le ragioni per cui tali censure vengono respinte.
Oggetto della controversia tributaria
La controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a una maggiore IRPEF dovuta per l’anno 2008. L’accertamento era stato effettuato mediante rideterminazione sintetica del reddito imponibile, sulla base di diversi elementi patrimoniali e di spesa:
- il possesso di autovetture di lusso;
- la proprietà, al 50% con il coniuge, di quattro immobili;
- incrementi patrimoniali collegati all’acquisto, nel 2011, di un ulteriore immobile.
Il contribuente aveva impugnato l’avviso, ma il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 169/06/2015, depositata il 21 gennaio 2015, aveva confermato tale decisione.
Motivazione adottata dalla Commissione tributaria regionale
Nel respingere l’appello, la Commissione regionale aveva affermato che il giudice di primo grado aveva fornito una «ampia ed esauriente motivazione» e aveva correttamente rilevato che il contribuente non aveva documentato elementi idonei a inficiare l’accertamento presuntivo dell’Ufficio. La Commissione aveva inoltre aggiunto che neppure in appello erano stati formulati argomenti capaci di contestare tale conclusione.
Secondo la Corte di cassazione, queste affermazioni erano generiche e apodittiche, poiché non consentivano di comprendere:
- quali fossero le specifiche critiche mosse dal contribuente alla sentenza di primo grado;
- se tali critiche fossero state effettivamente esaminate;
- quale percorso logico-giuridico avesse condotto il giudice d’appello a confermare la decisione impugnata.
Principi sulla motivazione apparente
La Corte richiama il principio secondo cui si configura una motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito:
- non indica nella sentenza gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento;
- oppure individua tali elementi, ma non li sottopone a una disamina logico-giuridica idonea a rendere percepibile il ragionamento seguito.
È quindi necessario che dalla motivazione emerga il percorso argomentativo posto alla base della decisione. Non è sufficiente una formula di adesione alla pronuncia precedente o un richiamo generico alle sue conclusioni.
Limiti della motivazione per relationem
Con riferimento alla motivazione «per relationem», la Corte ribadisce, richiamando Cass. n. 28113/2013 e Cass. n. 7347/2012, che è nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale che:
- sia completamente priva dell’illustrazione delle critiche formulate dall’appellante;
- non esponga le considerazioni che hanno indotto il giudice a disattendere tali critiche;
- si limiti a richiamare la sentenza impugnata mediante una mera adesione alla relativa motivazione.
Una simile tecnica motivazionale impedisce di individuare il «thema decidendum», cioè l’effettivo oggetto della decisione d’appello, e le ragioni poste a fondamento del dispositivo. Non consente inoltre di verificare se la conferma della sentenza di primo grado sia stata raggiunta attraverso un concreto esame dell’infondatezza dei motivi di gravame.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
La nullità è stata ricondotta alla violazione delle disposizioni che impongono una motivazione effettiva delle sentenze tributarie e civili, in particolare:
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4;
- D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61;
- art. 118, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
- art. 111, comma 6, della Costituzione;
- art. 24 della Costituzione;
- art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quale norma invocata per la denuncia della nullità della sentenza.
La Corte richiama inoltre Cass. n. 16736/2007 in tema di motivazione omessa o apparente, nonché Cass. n. 28113/2013 e Cass. n. 7347/2012 sui limiti della motivazione per relationem nelle controversie tributarie.
Esito del giudizio di cassazione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente. Il secondo motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato assorbito.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia fornendo una motivazione effettiva sulle specifiche doglianze dell’appellante. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata adottata il 22 giugno 2016 e depositata in cancelleria l’8 novembre 2016.
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