Ordinanza del 23/11/2016 n. 1557 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Entrambi - Necessità - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer ottenere la sospensione cautelare, il contribuente deve dimostrare sia la fondatezza della propria pretesa sia il rischio di un danno grave derivante dall’esecuzione. Il periculum in mora sussiste in presenza di un importo rilevante da pagare, della notifica di un pignoramento presso terzi e di una situazione finanziaria negativa.
Sospensione ex art. 62-bis: necessaria la prova del fumus boni iuris e del periculum in mora
Sospensione cautelare ex art. 62-bis
La pronuncia riguarda i presupposti necessari per l’accoglimento dell’istanza di sospensione presentata ai sensi dell’art. 62-bis. Il contribuente è tenuto a dimostrare congiuntamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Presupposti richiesti
Il fumus boni iuris consiste nella ragionevole fondatezza delle contestazioni o delle ragioni poste a sostegno dell’istanza. Il periculum in mora riguarda invece il rischio che l’esecuzione della pretesa determini un pregiudizio grave nelle more della decisione.
La mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce, secondo il principio enunciato, l’accoglimento della richiesta cautelare.
Elementi integrativi del periculum in mora
Il rischio di un danno derivante dall’esecuzione è ritenuto sussistente quando ricorrono, in particolare, i seguenti elementi:
- è richiesto il pagamento di un importo notevole;
- è già stata notificata una procedura di pignoramento presso terzi;
- il contribuente si trova in una situazione di gestione finanziaria negativa.
La combinazione di tali circostanze evidenzia l’attualità e la concretezza del pregiudizio economico conseguente alla riscossione, rendendo integrato il requisito del periculum in mora.
Principio applicabile
Ai fini della sospensione ex art. 62-bis, il contribuente deve fornire elementi idonei a comprovare sia la fondatezza della domanda sia il concreto rischio che l’esecuzione produca conseguenze pregiudizievoli. Nel caso descritto, il rilevante importo richiesto, l’avvenuto pignoramento presso terzi e la situazione finanziaria negativa sono circostanze sufficienti a configurare il periculum in mora.
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