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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46942/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno sollevando tre censure principali: (1) violazione dell'art. 270 c.p.p. relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate prima del 19/10/2019, sostenendo che la conversazione dell'11/10/2019 non poteva considerarsi "corpo del reato" ma solo un frammento non autosufficiente; (2) violazione di legge in relazione all'art. 319-quater c.p., contestando la ricostruzione dell'induzione indebita e la mancanza di prova di un'azione induttiva del pubblico ufficiale nonché l'assenza di adeguata motivazione sulla condizione di assoggettamento del privato; (3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, deducendo l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione posto che i fatti risalgono al 2019-2020, l'interessato era stato allontanato e poi riammesso in servizio ed era prossimo al congedo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo punto ha ritenuto utilizzabile la conversazione dell'11/10/2019 in quanto integra ed esaurisce, per contenuto, la rappresentazione dell'accordo illecito (quale "corpo del reato"), essendo emerso un patto funzionale tra Iacuzio e Risi (riferimenti a indagini, fatture, richiesta di aiuto e ottenimento di documento per l'assunzione). Sul secondo punto la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come induzione indebita (art. 319‑quater), valorizzando la condizione di soggezione del privato rispetto al pubblico ufficiale e la consapevolezza da parte degli interessati dell'illiceità della condotta. Sul terzo punto la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari: ha dato rilievo alla persistenza dell'atteggiamento del ricorrente, alla vicinanza temporale dei fatti e al fatto che il soggetto era stato reinserito in servizi attivi, ritenendo concreto il pericolo di reiterazione e quindi legittima la misura interdittiva (sospensione dall'esercizio delle funzioni di luogotenente della G.d.F. per un anno, con riferimento all'assunzione della Smeryk). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    La Corte valuta l'utilizzabilità di intercettazioni dichiarate inidonee salvo il caso in cui la comunicazione costituisca il "corpo del reato": una conversazione è utilizzabile se integra ed esaurisce la fattispecie criminosa

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la disciplina sull'inutilizzabilità non si applica quando ricorra il caso del corpo del reato; la conversione in "corpo" sottrae la conversazione al divieto

  • art. 319‑quater cod. pen.

    La norma è stata interpretata in senso estensivo rispetto alle condotte persuasive o suggestive: l'induzione indebita può formarsi anche attraverso pressioni morali e sfruttamento della condizione di assoggettamento del privato, valutata nel contesto concreto delle intercettazioni

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., Floris; Sez. U., Cavallo; Sez. U., Maldera; Sez. 6, Gaeta)

    La Corte richiama principi consolidati: requisiti del "corpo del reato" per conversazioni intercettate e il concetto di induttività/pressione morale quale elemento integrante l'induzione indebita

Massime di principio

  • Una conversazione intercettata può essere utilizzata anche se registrata in un periodo altrimenti coperto da inutilizzabilità quando essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie ("corpo del reato"). Occorre verificare se il contenuto rappresenta plastically un accordo illecito o la manifestazione compiuta della condotta criminosa.
  • Per configurare l'induzione indebita (art. 319‑quater) non è necessario che vi sia una manifestazione materiale dell'utilità; rilevano la pressione morale, la condizione di soggezione del privato e la consapevolezza degli interessati dell'illiceità della condotta.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari conta il quadro complessivo e personologico: la prossimità temporale dei fatti, la persistenza di un atteggiamento utile a reiterare il reato, e il reinserimento in funzioni rilevanti possono giustificare misure interdittive anche se i fatti sono antecedenti.
  • La mera formulazione di una diversa ricostruzione dei fatti o l'enunciazione di deduzioni alternative non sono sufficienti a travolgere una motivazione che abbia illustrato il nesso logico tra elementi intercettati e la qualificazione giuridica attribuita.
  • Se si intende contestare la qualificazione del fatto (es. corruzione vs induzione indebita) per fini cautelari occorre dimostrare come tale diversa qualificazione incida sui presupposti e sulla durata della misura; deduzioni generiche sono in genere inefficaci.

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