Sentenza n. 3509/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo, con un unico motivo, che non sussistesse una carenza sostanziale dei requisiti alloggiativi, ma soltanto un’irregolarità amministrativa sanabile. Ha dedotto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 5, comma 4-bis, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’amministrazione avrebbe dovuto riesaminare l’istanza di rinnovo. Il diniego questorile era stato motivato dall’irreperibilità dell’interessato presso il domicilio indicato nella domanda e, successivamente, presso il diverso domicilio indicato dopo il preavviso di rigetto. Nel giudizio di primo grado l’interessato aveva riferito di essersi allontanato per raggiungere la sorella in Belgio e aveva allegato l’esistenza di posizioni lavorative a lui riconducibili. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato d’ufficio la tardività della memoria depositata dall’appellante il 18 marzo 2026, in violazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a., disponendo di non esaminarla.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Collegio ha ritenuto decisivo che l’appellante fosse risultato irreperibile per due volte presso i domicili dichiarati, per i quali aveva prodotto dichiarazioni di ospitalità: dapprima presso il domicilio indicato nella domanda e poi presso quello indicato in risposta al preavviso di rigetto. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, il lavoratore straniero non appartenente all’Unione europea deve dimostrare di disporre di un’idonea sistemazione alloggiativa per ottenere il permesso di soggiorno. La reiterata irreperibilità non costituisce una mera irregolarità amministrativa sanabile, ma impedisce il rilascio del titolo, poiché esclude la certezza della situazione abitativa. Tale certezza è stata ritenuta indispensabile anche in relazione alle esigenze di sicurezza pubblica e alla possibilità dell’amministrazione di pianificare e svolgere i controlli d’istituto. Le spese del grado d’appello sono state compensate, in considerazione della costituzione solo formale delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
La disposizione è richiamata quale base normativa del permesso di soggiorno rilasciato per emersione dal lavoro irregolare.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998
È stato invocato dall’appellante, unitamente all’art. 5, comma 5, quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza in presenza di una ritenuta irregolarità amministrativa sanabile; la tesi non è stata accolta.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
È stato invocato dall’appellante per sostenere la necessità di un riesame dell’istanza; il Collegio ha invece ritenuto ostativa la mancanza del requisito abitativo.
art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Impone al lavoratore straniero non appartenente all’Unione europea di dimostrare la disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa per ottenere il permesso di soggiorno. La reiterata irreperibilità presso i domicili dichiarati esclude tale requisito e non integra una mera irregolarità sanabile.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il mancato rispetto dei termini per il deposito della memoria comporta la sua inutilizzabilità ai fini della decisione; la memoria tardiva dell’appellante non è stata esaminata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone che il cittadino straniero dimostri di disporre di un’idonea e certa sistemazione alloggiativa.
- La reiterata irreperibilità dello straniero presso i domicili dichiarati, anche quando siano state prodotte dichiarazioni di ospitalità, non costituisce una mera irregolarità amministrativa sanabile, ma integra il venir meno di un requisito sostanziale per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
- La certezza della situazione abitativa rileva anche per le esigenze di sicurezza pubblica e per consentire all’amministrazione di pianificare e svolgere i controlli istituzionali; una situazione di forte precarietà alloggiativa e di sostanziale irreperibilità può quindi giustificare il diniego del titolo.
- La memoria depositata oltre i termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. non deve essere esaminata dal giudice ai fini della decisione.
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