Sentenza n. 2348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, disposta nei confronti di un maresciallo dei carabinieri per condotta tenuta alla guida di un’autovettura in stato di alterazione alcolica, su strada interdetta al traffico, con conseguente morte di un operaio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare. In appello ha dedotto: l’illegittimità costituzionale dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 27 Cost., all’art. 653 c.p.p. e all’art. 23, comma 2, l. n. 87/1953, sostenendo che il procedimento disciplinare non avrebbe dovuto concludersi prima dell’accertamento penale e che ciò avrebbe leso il principio di non colpevolezza, il diritto al lavoro e il ne bis in idem; la violazione dell’art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, nonché eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, per non avere l’Amministrazione sospeso il procedimento disciplinare in attesa del processo penale; l’illegittimità e sproporzione della sanzione espulsiva, anche perché il procedimento penale avrebbe dovuto chiarire il tasso alcolemico e perché la perdita del grado avrebbe sacrificato irragionevolmente il diritto al lavoro. I fatti contestati consistevano nell’avere il militare, libero dal servizio, utilizzato la propria qualifica di carabiniere per transitare su un tratto di strada chiuso al traffico, percorso la galleria a forte velocità dopo aver consumato alcolici e cagionato, per grave negligenza, la morte di un operaio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare è stata ritenuta irrilevante, perché il giudizio riguardava la legittimità della sanzione disciplinare e non il ripristino della posizione giuridica ed economica conseguente a un’eventuale assoluzione penale, che non era stata dedotta né risultava intervenuta. La questione è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata: la sanzione disciplinare non ha natura penale, essendo espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro pubblico, e il procedimento disciplinare è autonomo da quello penale; pertanto non opera il divieto di ne bis in idem. L’art. 3 Cost. non è violato, poiché il rapporto di impiego presso una Forza armata non è comparabile con il lavoro alle dipendenze di un datore privato, in ragione delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e dei peculiari doveri del militare. L’art. 653 c.p.p., essendo norma primaria di pari rango rispetto all’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, non costituisce parametro di legittimità costituzionale; inoltre, l’efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile riguarda l’accertamento del fatto e della sua illiceità penale, ma non impedisce all’Amministrazione di attribuire autonomamente al fatto un diverso disvalore disciplinare. È stato poi escluso l’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare: la pregiudizialità penale permane solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 1393, comma 1, tra cui la particolare complessità dell’accertamento o l’insufficienza degli elementi conoscitivi. Nel caso concreto gli elementi disponibili, compresi il verbale di arresto, l’ordinanza di convalida e le ammissioni parziali dell’interessato, consentivano di delineare con chiarezza la condotta disciplinarmente rilevante, in parte distinta da quella oggetto dell’accertamento penale. L’eventuale assoluzione o derubricazione del reato sarebbe stata quindi ininfluente sul disvalore disciplinare della condotta. Infine, la perdita del grado non è stata ritenuta manifestamente sproporzionata o irragionevole, considerando l’abuso della qualifica, la guida a forte velocità su strada interdetta e scarsamente illuminata dopo il consumo di alcolici, la morte cagionata all’operaio e i precedenti di servizio inferiori alla media. Il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione disciplinare resta esterno e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare, salvo abnormità o manifesta deviazione nell’esercizio del potere. Le spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 1393 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale opera solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma, valutate dall’autorità disciplinare, tra cui la particolare complessità dell’accertamento del fatto o l’insufficienza degli elementi conoscitivi. La disciplina non contrasta con il principio di non colpevolezza né con il ne bis in idem, poiché il procedimento disciplinare è autonomo da quello penale.
art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87
impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità
La questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sua soluzione; il requisito mancava perché l’eventuale assoluzione penale era meramente ipotetica e futura.
art. 653 c.p.p.
sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso
La sentenza penale irrevocabile vincola l’Amministrazione quanto all’accertamento storico del fatto e della sua illiceità penale, ma non le impedisce di svolgere un’autonoma valutazione del medesimo fatto sotto il profilo disciplinare.
artt. 861, comma 3, 867, comma 5, e 946 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Costituiscono la base normativa della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
art. 732 d.P.R. n. 90/2010
Impone al militare una condotta esemplare in ogni circostanza, a salvaguardia del prestigio delle Forze armate, e il rispetto delle norme della civile convivenza.
artt. 423 e 426 del regolamento generale dell’Arma dei carabinieri
Impongono una condotta privata seria e decorosa e considerano rilevante, rispetto ai doveri connessi al grado e alle funzioni, l’uso smodato di sostanze alcoliche.
art. 1355 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato dall’appellante nell’ambito delle censure relative alla sanzione disciplinare, senza una distinta interpretazione normativa accolta nella decisione.
art. 1371 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato dall’appellante nell’ambito delle censure relative alla sanzione disciplinare, senza una distinta interpretazione normativa accolta nella decisione.
art. 1375 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato dall’appellante nell’ambito delle censure relative alla sanzione disciplinare, senza una distinta interpretazione normativa accolta nella decisione.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare nei confronti di un militare è autonomo rispetto al procedimento penale e può essere avviato e concluso prima della definizione di quest’ultimo quando gli elementi disponibili consentono una sufficiente ricostruzione dei fatti e l’accertamento non presenta particolare complessità.
- La sospensione del procedimento disciplinare per pendenza del procedimento penale è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative previste dall’art. 1393, comma 1, del codice dell’ordinamento militare; la mera possibile influenza dell’esito penale sulla valutazione disciplinare non impone la sospensione.
- L’eventuale assoluzione o derubricazione del reato non rende di per sé illegittima la sanzione disciplinare, quando il disvalore disciplinare si fonda su elementi fattuali autonomi o solo parzialmente coincidenti con quelli rilevanti penalmente.
- Le sanzioni disciplinari irrogate dall’Amministrazione nell’ambito del rapporto di servizio non hanno natura penale ai fini del ne bis in idem, perché perseguono l’interesse al corretto adempimento dei doveri di servizio e non una funzione punitiva generale.
- L’efficacia del giudicato penale nel procedimento disciplinare vincola l’Amministrazione quanto all’accertamento storico del fatto e della sua illiceità penale, ma non impedisce una autonoma valutazione del disvalore disciplinare della condotta.
- Il giudice amministrativo può sindacare la proporzionalità della sanzione disciplinare solo esternamente, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente, salvo che la decisione sia abnorme o manifestamente viziata da eccesso di potere.
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