Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47764/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto del 06/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revocazione/incidente di esecuzione avverso la confisca definitiva del terreno (particella 145, foglio 9, Oppido Mamertina). I motivi prospettati in Cassazione contestavano: 1) violazione di legge per presunta errata qualificazione dell'istanza come incidente di esecuzione invece che come revocazione, con la conseguente applicazione dell'art. 666 c.p.p. anziché della disciplina del d.lgs. n.159/2011 (art. 28), e la possibilità di valutare "elementi nuovi" anche se non sopravvenuti; 2) carenza di motivazione della decisione, in particolare per non aver esaminato adeguatamente la documentazione prodotta (promessa di vendita, contratto preliminare, atti che dimostrerebbero l'esercizio del diritto di proprietà e la realizzazione di opere con capitali di origine lecita), e per non aver applicato il principio dell'accezione invertita a fronte della sproporzione tra valore del fabbricato e valore del terreno e della presunta provenienza lecita delle somme.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. Ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria abbia correttamente ridefinito l'istanza come incidente di esecuzione, abbia esaminato compiutamente la documentazione prodotta e abbia motivato le proprie conclusioni (in particolare la mancanza di prova di un titolo idoneo a dimostrare la titolarità di diritti reali anteriori alla confisca e l'inidoneità della promessa di vendita priva di data certa). La Corte ha inoltre considerato le istanze come reiterative, senza elementi nuovi idonei a modificare il giudizio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    comma 2 richiamato nel testo

    l'incidente di esecuzione è la norma di riferimento per valutare documenti e fatti all'interno del procedimento di esecuzione; il Tribunale è autorizzato a riqualificare l'istanza e a valutare la documentazione prodotta nel giudizio di esecuzione

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione), art. 28

    richiamata dalla ricorrente come disciplina alternativa; la Corte ritiene che la normativa richiamata non sia stata applicata in modo errato dal Tribunale, e che la decisione abbia correttamente valutato l'inconferenza probatoria degli atti prodotti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiesta la compressione dei motivi nel ricorso per cassazione: la Corte indica che i motivi sono stati esposti nei limiti prescritti

Massime di principio

  • Se un tribunale riqualifica un'istanza come incidente di esecuzione, esso può valutare compiutamente la documentazione prodotta attinente all'esecuzione, e la riqualificazione non è di per sé causa di nullità se la documentazione è esaminata e motivata
  • Documenti che attestano un diritto (es. promessa di vendita, preliminare) privi di data certa o privi di elementi traslativi efficaci sono generalmente considerati insufficienti a dimostrare la titolarità di diritti reali anteriori a un provvedimento di confisca
  • La mera reiterazione di istanze già respinte, senza apportare elementi nuovi rilevanti, espone la parte al rischio di inammissibilità o rigetto per manifesta infondatezza
  • Per far valere il principio dell'accesione invertita occorre provare non solo l'esistenza dell'investimento (opere, fabbricati) ma anche la lecita provenienza delle somme impiegate; l'assenza di prova della provenienza lecita può portare al rigetto della richiesta di esclusione dalla confisca
  • In cassazione le censures devono confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato: se la decisione di merito ha esaminato e motivato le ragioni del rigetto, la Corte di legittimità è meno propensa ad accogliere censure che si limitino a un diverso apprezzamento degli stessi documenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.