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Sentenza

Sentenza n. 113/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 192 dell’11.04.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 192 dell'11 aprile 2025, relativa all'attribuzione del bonus carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre alle spese legali. Decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il bonus fosse stato attribuito, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria formale. Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l'avvenuto pagamento del beneficio, con richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere; il ricorrente ha insistito per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto il beneficio economico dovuto in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Non è stato quindi necessario assegnare il termine per l'adempimento né nominare il commissario ad acta. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore del ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, considerando la semplicità e la serialità della controversia e facendo riferimento ai minimi tariffari applicabili.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, azionato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda di esecuzione del giudicato proposta dal ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese legali, commisurate ai minimi tariffari in relazione alla semplicità e serialità del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo derivante dal provvedimento giurisdizionale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, in considerazione del comportamento processuale e dell'esigenza di imputare all'amministrazione il costo del giudizio reso necessario dall'inadempimento.
  • La liquidazione delle spese nei giudizi seriali e di semplice definizione può essere effettuata in misura contenuta, purché nel rispetto dei minimi tariffari applicabili e dei parametri forensi vigenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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