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Sentenza

Sentenza del 29/02/2016 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui erano stati accertati maggiori ricavi pari a 100.977,00 euro ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973. La ricorrente sosteneva che gli studi di settore non fossero applicabili perché, dal 25 settembre 2007, era stata posta in liquidazione e quindi non operava in condizioni ordinarie. Contestava inoltre la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, poiché l'avviso era stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che la società avesse continuato a svolgere una gestione sostanzialmente ordinaria, con dipendenti, rilevanti acquisti di merci destinate alla rivendita e assenza di un liquidatore fino al 2011.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, dichiarando valido l'avviso di accertamento. Ha escluso la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, perché l'attività si era svolta fin dall'origine in contraddittorio e non vi era stato un autonomo processo verbale di constatazione cui far seguire tale termine. Ha inoltre ritenuto applicabili gli studi di settore, poiché la società, pur formalmente posta in liquidazione, aveva continuato a svolgere operazioni commerciali incompatibili con una mera attività liquidatoria. È stato valorizzato anche il fatto che l'Ufficio avesse ridotto del 20% i ricavi risultanti dagli studi di settore, tenendo conto della situazione concreta. La società è stata condannata al pagamento di 2.000,00 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi contestati dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 12, comma 7, legge 212/2000

    termine dilatorio di 60 giorni

    Il termine dilatorio opera quando vi sia stata una specifica attività di verifica conclusa con un processo verbale di constatazione e sia stato concesso al contribuente il termine per presentare osservazioni. Secondo la sentenza, non si applica automaticamente quando l'accertamento si sia svolto fin dall'inizio in contraddittorio, senza autonoma redazione di un PVC.

  • Art. 2279 c.c.

    divieto di compiere nuove operazioni

    Durante la liquidazione la società non può intraprendere nuove operazioni estranee alla finalità liquidatoria. L'effettuazione di rilevanti acquisti di merci destinate alla rivendita è stata considerata indice del mantenimento di una gestione ordinaria e non di una mera attività di liquidazione.

Massime di principio

  • La sola messa in liquidazione formale non rende automaticamente inapplicabili gli studi di settore: occorre verificare come la società abbia concretamente operato nel periodo d'imposta.
  • La presenza di dipendenti, acquisti di merci destinate alla rivendita, operazioni commerciali ordinarie e gestione tramite un amministratore possono dimostrare che l'attività non fosse realmente limitata alla liquidazione.
  • Per invocare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 è necessario verificare se vi sia stato un effettivo processo verbale di constatazione o una distinta attività ispettiva conclusa formalmente.
  • Quando l'Amministrazione applica studi di settore a un'impresa in situazione anomala, la congruità dell'accertamento può essere rafforzata da una riduzione o da un adeguamento dei risultati standard in funzione delle circostanze concrete.
  • In giudizio non è sufficiente contestare in astratto l'applicabilità degli studi di settore alle società in liquidazione: il contribuente deve dimostrare specificamente che l'attività svolta fosse effettivamente incompatibile con i presupposti dello studio applicato.

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