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Sentenza

Sentenza n. 407/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - alla sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 240/2024, pubblicata il 21 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202501401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 240/2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica del docente e al pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 240/2024, che gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.500,00 oltre interessi legali. La sentenza, notificata al Ministero il 27 febbraio 2024, non è stata impugnata ed è quindi divenuta definitiva. Nonostante ulteriori notifiche e solleciti, il Ministero è rimasto inerte. L'Amministrazione si è giustificata richiamando la serialità del contenzioso, difficoltà organizzative e carenza di fondi, chiedendo la compensazione o la riduzione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. La mancata esecuzione della sentenza costituisce inadempimento del giudicato e legittima l'intervento sostitutivo del giudice dell'ottemperanza. Le difficoltà organizzative e la carenza di fondi non escludono l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire puntualmente una decisione passata in giudicato. Il Ministero è stato ordinato a dare piena esecuzione alla sentenza mediante l'assegnazione della Carta elettronica del docente e l'accredito di euro 1.500,00 oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario per gli anni scolastici considerati.

  • art. 112 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti passati in giudicato e, nel caso esaminato, rende ammissibile l'ottemperanza alla sentenza definitiva del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e fonda l'ordine di esecuzione e l'intervento sostitutivo disposti dal TAR.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, quando il titolo giudiziale impone un obbligo esecutivo all'Amministrazione.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato integra inadempimento dell'obbligo derivante dal giudicato e legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'Amministrazione il compimento degli atti necessari e a disporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo mediante commissario ad acta.
  • La serialità del contenzioso, le difficoltà organizzative e la carenza di fondi non esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di dare puntuale e integrale esecuzione a una decisione giurisdizionale passata in giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, prevedendo che quest'ultimo operi, su istanza della parte interessata, entro un ulteriore termine in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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