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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33562/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con recupero a tassazione di costi indebitamente dedotti e della relativa IVA, per complessivi euro 86.099,61. In appello la CTR della Liguria ha accolto solo in parte la posizione erariale: ha confermato la deducibilità/detraibilità dei costi di leasing relativi all'imbarcazione Sarnico, ritenendo che il costo fosse stato sostenuto nell'ambito di un'operazione più ampia inerente all'attività sociale, e ha invece limitato il recupero relativo alle quote di ammortamento di un motociclo Vespa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c.; 2) violazione delle norme su reddito d'impresa e IVA (artt. 115 e 2697 c.c., 109 e 164 TUIR, 19 e 19-bis d.P.R. 633/1972, oltre all'art. 36 d.lgs. 546/1992), sostenendo che per le imbarcazioni da diporto i costi sono deducibili e l'IVA detraibile solo se il bene è destinato esclusivamente a essere utilizzato come bene strumentale nell'attività propria dell'impresa, circostanza che nella specie mancava perché l'attività di commercio di imbarcazioni era secondaria; 3) violazione degli artt. 2697, 2727, 2721 c.c. e 116 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione su una presunzione non supportata da fatti certi, assumendo che l'imbarcazione fosse stata acquistata per attività commerciale relativa ai natanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse affetta da anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, poiché la sentenza esponeva una ratio comprensibile sul punto dei canoni di leasing dell'imbarcazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente ritenuto inerente il costo di leasing della barca sulla sola base della previsione statutaria e della saltuarietà dell'attività di commercio di imbarcazioni, senza verificare che l'operazione fosse effettivamente inserita in una specifica attività imprenditoriale destinata a generare lucro. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame del merito, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la CTR aveva reso una motivazione chiara, specifica e adeguata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciato per l'asserita nullità della sentenza; la Corte lo ha escluso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'uso di presunzioni e la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento della prova e delle presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in tema di deduzione dei costi, grava sul contribuente l'onere di provare l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare il ricorso a presunzioni non fondate su fatti certi.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, sempre in relazione al valore probatorio degli elementi presuntivi.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi d'impresa, subordinata all'inerenza all'attività imprenditoriale.

  • art. 164 TUIR

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere i limiti di deducibilità relativi ai veicoli e ai beni assimilati.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    La Corte afferma che la detrazione IVA è ammessa solo se il bene è concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e inerente a tale esercizio.

  • art. 19-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti alla detrazione IVA su determinati beni.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, la deduzione dei costi non può essere riconosciuta per il solo fatto che l'attività sia astrattamente prevista nell'oggetto sociale: occorre che l'operazione sia concretamente inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare reddito per l'impresa.
  • In tema di IVA, l'imposta assolta sull'acquisto di un bene è detraibile solo se il bene è concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e inerente a tale esercizio; non basta la mera strumentalità in astratto del bene.
  • Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità/detraibilità di un costo, il contribuente deve dimostrare l'effettiva inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, non essendo sufficiente invocare la previsione dell'attività nello statuto o nell'oggetto sociale.
  • La motivazione è affetta da nullità solo in presenza di anomalie estreme della motivazione; una motivazione che esponga, in modo comprensibile e pertinente al devolutum, le ragioni della decisione non è censurabile come motivazione apparente.
  • L'utilizzo di un bene in operazioni isolate o non coerenti con l'effettivo esercizio dell'impresa non consente, di per sé, né la deduzione del costo né la detrazione dell'IVA, se manca la prova dell'inerenza all'attività imprenditoriale effettivamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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