Cassazione Penale, Ordinanza n. 31514/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo il ricorso, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la tenuità del fatto. La Cassazione rileva però che la doglianza riproponeva una censura già esaminata e confutata in appello, ove era stata valorizzata la previa articolata organizzazione dell'evasione come elemento incompatibile con la particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello, fondata sulla previa articolata organizzazione dell'evasione per escludere la particolare tenuità del fatto, fosse una motivazione in fatto non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la concreta modalità della condotta, come una previa articolata organizzazione dell'evasione, denoti un disvalore incompatibile con la tenuità.
Massime di principio
- La censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già specificamente esaminate e confutate dal giudice di merito.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla non tenuità del fatto, se sorretto da motivazione non illogica e ancorato a elementi fattuali concreti, non è sindacabile in cassazione.
- La previa articolata organizzazione della condotta può costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., perché esprime un livello di strutturazione incompatibile con la particolare tenuità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →