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Sentenza

Sentenza n. 15120/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento del provvedimento del 5/12/2023 di diniego del visto turistico del Consolato d’Italia a Erbil.

Giustizia amministrativa202401568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto turistico emesso dal Consolato d’Italia a Erbil il 5 dicembre 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto turistico, motivato dall’esistenza di ragionevoli dubbi sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il diniego sarebbe stato adottato senza preavviso di rigetto e senza previo contraddittorio; il difetto di istruttoria e di motivazione congrua; nonché il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti. In particolare, ha contestato che il rischio migratorio fosse stato affermato dal Consolato in termini apodittici e meramente ipotetici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondate le censure perché il rischio migratorio era stato prospettato dall’autorità consolare in modo apodittico e ipotetico, senza adeguata istruttoria e motivazione. Il provvedimento non era stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, ritenuto obbligatorio ratione temporis, né dal colloquio consolare, quale minimo contraddittorio amministrativo nella fase endoprocedimentale. Tale omissione aveva impedito alla richiedente di anticipare le proprie argomentazioni e determinato un deficit istruttorio e motivazionale. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Benchè il rischio migratorio risulti prospettato – dalla competente Sede consolare in Iraq - con modalità oltremodo apodittiche e meramente ipotetiche, il provvedimento impugnato non solo non è stato preceduto dal cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L 241/1990 – obbligatorio ratione temporis – ma neanche da quel minimo di contraddittorio amministrativo assicurato, nella fase endoprocedimentale, dal cd. colloquio consolare, precludendo all’interessata di anticipare le proprie argomentazioni sin dalla fase endoprocedimentale. Con conseguente deficit istruttorio e motivazionale.

    Il preavviso di rigetto era obbligatorio ratione temporis nel procedimento relativo al visto e la sua omissione, unitamente alla mancata instaurazione del minimo contraddittorio assicurato dal colloquio consolare, ha impedito alla richiedente di far valere tempestivamente le proprie ragioni e ha contribuito al deficit istruttorio e motivazionale del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate quale base, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto, quando il preavviso di rigetto è obbligatorio ratione temporis, il diniego non può essere adottato senza la preventiva comunicazione delle ragioni ostative, salvo che l’amministrazione dimostri la sussistenza di una specifica deroga applicabile.
  • Un diniego di visto fondato sul rischio che il richiedente non lasci il territorio degli Stati membri deve poggiare su un’istruttoria effettiva e su una motivazione concreta; la mera prospettazione apodittica o ipotetica del rischio migratorio non è sufficiente.
  • Il colloquio consolare può costituire il minimo contraddittorio amministrativo endoprocedimentale necessario a consentire al richiedente di anticipare le proprie argomentazioni; la sua omissione, insieme alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, può determinare un deficit istruttorio e motivazionale illegittimo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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