Cassazione Penale, Sentenza n. 30384/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 09/03/2023 che aveva rigettato il reclamo contro il decreto del Magistrato di Sorveglianza che respingeva la richiesta di permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter O.P.. Il ricorrente denunciava: 1) errata applicazione degli artt. 4‑bis e 30 ter O.P. sostenendo che la nuova condizione introdotta dal D.L. 162/2022 (convertito in L. 199/2022) che richiede il soddisfacimento delle obbligazioni civili e pecuniarie non poteva operare retroattivamente rispetto a istanze avviate prima dell'entrata in vigore; richiamava la pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2020 sul divieto di retroattività (art. 25 co.2 Cost.). 2) Erronea applicazione dell'art. 30 ter O.P. e motivazione manifestamente contraddittoria: mancata acquisizione di informazioni da Procura Generale Antimafia, Procura Distrettuale e Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica; decisione basata solo sulla relazione dell'Area Trattamentale della Casa Circondariale di Catanzaro senza valutare elementi favorevoli (pentimento, revisione critica, parere favorevole precedente della Casa Circondariale di Parma, precedenti permessi fruiti), e fascicolo non aggiornato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto entrambi i motivi infondati e ha rigettato il ricorso. Il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta della domanda di permesso premio per la carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4‑bis O.P., ritenendo applicabile immediatamente la disciplina introdotta dal D.L. 162/2022 (L. 199/2022) ai procedimenti pendenti in virtù del principio tempus regit actum e della natura processuale delle norme sui benefici penitenziari. La Corte ha ulteriormente chiarito che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2020 non esclude la tempestiva applicazione di disposizioni peggiorative in materia di meri benefici penitenziari (come permessi premio e lavoro esterno). Poiché l'inammissibilità per difetto dei requisiti soggettivi è preliminare e ostativa, sono superati gli altri profili di doglianza (mancata acquisizione di informazioni dalla magistratura e dagli organi di sicurezza, valutazione delle relazioni trattamentali, pareri precedenti). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30 ter O.P.
Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di permesso premio; applicata dal Magistrato di Sorveglianza come disciplina vigente cui subordinare la concessione del beneficio.
art. 4‑bis O.P.
Interpretata come disposizione che introduce requisiti soggettivi ostativi all'accesso ai benefici penitenziari per condannati per reati 'ostativi'; la Corte ha ritenuto applicabile immediatamente la versione risultante dalle modifiche del D.L. 162/2022 ai procedimenti pendenti.
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito nella L. 30 dicembre 2022, n. 199)
Fonte della riforma che ha inasprito le condizioni di accesso ai benefici penitenziari (incluso il requisito del soddisfacimento delle obbligazioni civili/pecuniarie). La Corte ha considerato immediatamente applicabile la nuova disciplina ai procedimenti pendenti per la natura procedurale delle norme sui benefici.
Corte Costituzionale, sent. n. 32/2020
Per quanto non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola.
La Corte costituzionale ha circoscritto l'ambito di applicazione del principio di non retroattività (art. 25 co.2 Cost.) escludendo che modifiche che peggiorano le condizioni di accesso ai meri benefici penitenziari costituiscano mutamenti della natura della pena tali da vietarne l'applicazione ai procedimenti pendenti.
Sez. 1, Sent. n. 38278 del 20/04/2023
Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata per affermare la pacifica applicabilità immediata delle modifiche normative relative ai benefici penitenziari nei procedimenti pendenti, per la natura processuale di tali disposizioni.
art. 47‑ter co.1 O.P.
Richiamato nel provvedimento per distinguere misure alternative (detenzione domiciliare in struttura sanitaria) e altri provvedimenti da un 'permesso premio' formale; la Corte ha osservato che precedenti collocamenti alternativi non equivalgono a permessi premio ai fini del requisito richiesto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le modifiche normative che incidono sui requisiti per l'accesso ai benefici penitenziari (permessi premio, lavoro esterno) sono generalmente considerate norme di carattere processuale e applicabili immediatamente ai procedimenti pendenti salvo diversa disciplina transitoria.
- La pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2020 non impedisce in via generale l'applicazione retroattiva di norme peggiorative se queste riguardano meri benefici penitenziari e non modificano la natura sostanziale della pena.
- Se ricorre una carenza di requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (es. art. 4‑bis O.P.), tale accertamento ha natura preliminare e ostativa: esclude la necessità di esaminare ulteriori profili procedurali o probatori relativi al merito.
- Le valutazioni trattamentali e i pareri favorevoli precedenti possono essere rilevanti ma non prevalgono se la normativa vigente impone requisiti oggettivi/soggettivi assenti; la mancata acquisizione di informazioni da organi di sicurezza e Procure può essere superata se il difetto di requisito eè preliminare e determinante.
- In procedimenti analoghi conviene aggiornare e integrare le relazioni trattamentali e acquisire tempestivamente i pareri/istruttorie richieste, ma occorre anche verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa vigente.
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