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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16329/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia ereditaria in relazione al testamento pubblico della madre Elvira Retta del 26.4.2004: Carola Elvia proponeva la nullità del testamento per difetto di forma e incapacità naturale della testatrice; in subordine chiedeva la riduzione della donazione a favore di Sabrina Sperotto. Adelia eccepiva l'inclusione, nella massa ereditaria, di una donazione indiretta (quota di 1/4) relativa a un appartamento in Milano intestato a Elvia e chiedeva pronunce su varie domande accessorie (es. saldo conto corrente). In appello la Corte distrettuale aveva accertato quote ereditarie e ritenuto provata la donazione indiretta dell'immobile di Milano. In Cassazione sono stati dedotti profili sia processuali (nullità per decisione monocratica e omessa pronuncia su tutte le domande) sia di merito (validità del testamento, valutazione delle prove e qualificazione della dazione come donazione indiretta o mero apporto di prezzo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi: ha ritenuto fondato il motivo incidentale relativo alla nullità per decisione monocratica e all'omessa pronuncia su tutte le domande (la Corte d'appello, come giudice unico di merito dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, doveva decidere su tutte le domande ed eccezioni), e ha altresì accolto il terzo motivo del ricorso principale relativo alla qualificazione della presunta donazione indiretta dell'appartamento di Milano. Ha ritenuto che non si possa configurare donazione indiretta dell'immobile quando il disponente ha corrisposto solo parte del prezzo: in tal caso va imputato il denaro versato e non la corrispondente quota dell'immobile. I restanti motivi del ricorso principale sono stati respinti. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in altra composizione per decidere le questioni sulle quali la Corte non si era pronunciata e per adeguare le statuizioni alla qualificazione corretta della contribuzione economica. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate nella sentenza di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 50-bis c.p.c.

    Rilevata la violazione sulla composizione del giudice: la decisione resa in composizione monocratica invece che collegiale determina nullità che il giudice dell'impugnazione deve convertire in esame integrale della controversia ove decida come giudice di merito.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato come norma collegata che disciplina gli effetti dell'inosservanza della composizione del collegio (cfr. rinvio operato dall'art.50-quater).

  • art. 183, comma VI c.p.c.

    La memoria ex art.183 comma VI è stata considerata efficace rinuncia da parte di Carola Elvia alla domanda di nullità del testamento; tale rinuncia impediva alla Corte d'appello di pronunciarsi d'ufficio sulla nullità.

  • art. 590 c.c.

    Richiamato in tema di effetti della conferma delle disposizioni testamentarie: la parte che esegue o trae vantaggio dalle disposizioni può comportarsi in modo incompatibile con la rimessione in termini dell'azione di nullità.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Principi sulle prove per presunzioni: non è richiesta causalità assoluta, ma che dal fatto noto possa desumersi con probabilità il fatto ignoto; le presunzioni valutate dal giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione al sindacato sulla valutazione della prova: la Corte ha ritenuto legittimo il prudente apprezzamento del giudice di merito e non ravvisato contraddizione con la regola dell'art.115.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha esaminato i motivi dedotti ai sensi di questa norma.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Norme sulle nullità che obbligano alla rimessione al primo giudice: la Corte ha chiarito che la nullità invocata non rientrava nell'elenco tassativo che impone la rimessione, con la conseguenza che l'appello, nel caso di giudice d'appello investito del merito, deve decidere l'intera controversia.

  • Cass. Sez. Un. n. 9282/1992 (giurisprudenza)

    Principio consolidato sulla donazione indiretta: l'acquisto interamente effettuato con danaro del disponente e l'intestazione ad altro costituiscono donazione indiretta dell'immobile; se il disponente paga solo una parte del prezzo, non è configurabile la donazione indiretta dell'immobile.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello, dopo aver rilevato una nullità che investe la composizione del giudice di primo grado, decide quale giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni formulate dalle parti; non può limitarsi a esaminare solo i motivi d'appello.
  • La rinuncia espressa della parte a un'azione (es. azione di nullità del testamento) nelle memorie processuali impedisce al giudice di statuire d'ufficio su quella stessa domanda: la rinuncia è esclusiva e vincolante nell'ambito del principio dispositivo.
  • La donazione indiretta di un immobile richiede che il disponente abbia sostenuto interamente il prezzo dell'acquisto e abbia voluto con ciò trasferire il bene; se il disponente ha corrisposto solo parte del prezzo, l'atto va qualificato come apporto di denaro e non come donazione dell'immobile, con conseguenze diverse per la collazione e la massa ereditaria.
  • La valutazione delle prove e delle presunzioni è rimessa al giudice di merito; il controllo di legittimità in Cassazione è possibile solo per vizio di motivazione o violazione di norme sulla valutazione probatoria (artt.115-116 c.p.c.).
  • La rimessione della causa al primo giudice per la correzione di nullità è prevista solo per le ipotesi tassative previste dal codice (es. artt.353-354 c.p.c.); per le altre nullità il giudice d'appello, se investito del merito, deve decidere l'intera controversia.
  • In caso di cassazione parziale con rinvio, il giudice di rinvio dovrà esaminare le questioni omesse e adeguare le statuizioni alla qualificazione sostanziale indicata dalla Corte di legittimità, compresa la regolazione delle spese processuali.

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