Cassazione Civile, Ordinanza n. 09691/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione proposta avverso un provvedimento dell’Ufficio Motorizzazione Civile che disponeva la revisione della patente di guida, con sospensione a tempo indeterminato, in conseguenza dell’azzeramento dei punti. In primo e secondo grado l’opposizione veniva respinta. La soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 126-bis C.d.S. e dell’art. 7 l. n. 890/1982, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto provata la notifica del provvedimento di revisione e degli atti presupposti, nonché contestando la mancata allegazione dei provvedimenti posti a base della revisione; con il secondo censurava la violazione degli artt. 126-bis C.d.S., 97 Cost. e 3 l. n. 241/1990 per asserito difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati; con il terzo lamentava la violazione dell’art. 221 c.p.c., assumendo che la mancata proposizione di querela di falso non potesse essere valorizzata come decisiva ai fini della ritualità della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, il primo e il terzo motivo, osservando che il provvedimento di revisione della patente, essendo atto vincolato conseguente all’azzeramento dei punti, non presuppone la previa comunicazione all’interessato delle singole variazioni di punteggio, perché il conducente può conoscere la decurtazione dal verbale di accertamento e verificare in ogni momento il saldo punti. Ha inoltre valorizzato l’orientamento consolidato secondo cui la comunicazione dell’Anagrafe nazionale ha natura meramente informativa e il provvedimento di revisione ha autonoma natura rispetto alle sanzioni presupposte. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta la considerazione della mancanza di querela di falso rispetto alle attestazioni di notifica. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché gli atti in questione, essendo vincolati e fondati sulla definitività degli accertamenti, non richiedono una motivazione ulteriore rispetto a quella già ricavabile dal loro presupposto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 rigettato, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 126-bis C.d.S.
La decurtazione dei punti e il conseguente provvedimento di revisione della patente sono ricondotti a un sistema in cui la sanzione accessoria deriva dall’accertamento delle violazioni e il conducente può conoscere il proprio saldo-punti anche senza una specifica comunicazione ulteriore.
art. 7 della L. n. 890/1982
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione; la Corte non ne accoglie la censura perché ritiene regolarmente notificato il provvedimento e non necessaria la previa comunicazione delle variazioni di punteggio.
art. 3 della L. n. 241/1990
La Corte esclude il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, ritenendo che, trattandosi di atti vincolati fondati su accertamenti definitivi, non sia richiesta una motivazione ulteriore rispetto agli elementi già contenuti o desumibili dagli atti presupposti.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con la censura di difetto di motivazione; la Corte non vi ravvisa violazione, ribadendo la natura vincolata del provvedimento.
art. 221 c.p.c.
La censura sulla querela di falso viene respinta: la Corte reputa non decisiva l’argomentazione della ricorrente e considera corretta la valorizzazione della mancata querela rispetto alle attestazioni di notifica.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte esamina le censure come violazioni di legge, ma le ritiene infondate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Cita il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale, senza incidere sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Il provvedimento di revisione della patente di guida, quando fondato sull’azzeramento dei punti, ha natura vincolata e autonoma rispetto alle singole sanzioni che hanno determinato la decurtazione; pertanto non richiede la previa comunicazione di ogni variazione di punteggio al conducente.
- La comunicazione dell’Anagrafe nazionale delle variazioni di punteggio ha funzione meramente informativa e non provvedimentale; la conoscibilità della decurtazione deriva primariamente dal verbale di accertamento e dalla possibilità per il conducente di verificare in ogni momento il proprio saldo-punti.
- Per gli atti amministrativi vincolati, la motivazione è soddisfatta quando emergono i presupposti di fatto e di diritto già collegati agli accertamenti definitivi che sorreggono l’atto, senza necessità di un apparato motivazionale ulteriore.
- La mancata proposizione di querela di falso può essere valorizzata, nel giudizio di legittimità della notificazione, quando la contestazione investa attestazioni provenienti dall’ufficiale notificatore o da chi ha ricevuto l’atto con modalità formalmente idonee.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che investono la regolarità della notifica e la motivazione di atti vincolati devono confrontarsi con la natura dell’atto impugnato e con il sistema normativo speciale del codice della strada.
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