Sentenza n. 393/2026 - Firenze, Sezione 2
per la revocazione della sentenza n. 1853/2025 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana in data 14.11.2025 nella causa n.r.g. 2819/2025, con cui veniva dichiarata l’irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito, e, quindi, per l’accoglimento del ricorso originariamente proposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro la revoca delle misure di accoglienza, nonché, all’esito della revocazione, provvedimento prefettizio di revoca dell’accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza che aveva dichiarato irricevibile il ricorso originario, deducendo un errore di fatto sulla data di notificazione. La sentenza revocanda aveva ritenuto che il ricorso fosse stato notificato il 7 settembre 2025 e depositato il 9 ottobre 2025, oltre il termine di legge. La ricorrente ha invece dimostrato che la notificazione era avvenuta il 7 ottobre 2025, sicché il deposito del 9 ottobre era tempestivo. Il ricorso originario contestava il provvedimento con cui la Prefettura di Firenze aveva revocato le misure di accoglienza della madre e del figlio minorenne, cittadini ucraini beneficiari della protezione temporanea, ritenendo che si fossero volontariamente allontanati dal centro di accoglienza rendendosi irreperibili. Erano stati dedotti: violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio; erronea qualificazione dell’allontanamento come rinuncia alle misure di accoglienza; difetto di istruttoria e motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e dell’interesse superiore del minore. La ricorrente aveva rappresentato che l’allontanamento dal centro di Fiesole era stato determinato dalla necessità di consentire al figlio di completare l’anno scolastico, dopo il trasferimento d’ufficio in altra struttura, e non da una volontà abdicativa dell’accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per revocazione, rilevando che nel fascicolo telematico del giudizio originario era stata erroneamente indicata la data del 7 settembre 2025, inducendo il precedente collegio a ritenere tardivo il deposito. Ha quindi revocato la sentenza n. 1853/2025 e ha esaminato il ricorso originario. Il primo motivo è stato accolto: il provvedimento di revoca non dava conto dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento e la revoca non poteva essere considerata atto vincolato, poiché il contraddittorio avrebbe consentito all’amministrazione di valutare le circostanze relative alla necessità di completare l’anno scolastico del minore. Gli ulteriori motivi, riguardanti il merito della posizione sostanziale, sono stati dichiarati assorbiti, trattandosi di profili rimessi all’esercizio del potere amministrativo non correttamente esercitato. Il TAR ha comunque precisato che il decorso di soli tre giorni tra la comunicazione dell’allontanamento e l’adozione della revoca, in assenza di ulteriori elementi, non dimostra inequivocabilmente la volontà di abbandonare l’accoglienza. È stato pertanto annullato il provvedimento prefettizio di revoca. Le spese di lite sono state compensate; il compenso professionale è stato liquidato ai fini del patrocinio a spese dello Stato in euro 1.806,50, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
artt. 395-396 c.p.c.
Costituiscono il riferimento normativo per la domanda di revocazione fondata sull’errore di fatto.
artt. -OMISSIS- c.p.a.
Sono richiamati nel testo quali disposizioni processuali poste a fondamento della revocazione, ma il loro contenuto specifico è oscurato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È applicato per il dimezzamento al 50% del compenso professionale spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della ricorrente e del figlio.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione si fonda sulla percezione erronea di un fatto processuale decisivo, risultante dagli atti, come la data di notificazione del ricorso; una volta accertato l’errore, la sentenza deve essere revocata e il giudice deve esaminare la domanda originaria.
- La revoca delle misure di accoglienza non è necessariamente un atto vincolato quando l’allontanamento dal centro può essere spiegato da circostanze contingenti e documentate; prima di adottarla l’amministrazione deve consentire all’interessato di partecipare al procedimento e di rappresentare le proprie ragioni.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento vizia la revoca delle misure di accoglienza quando il contraddittorio avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione, consentendo di valutare le ragioni dell’allontanamento e l’interesse superiore del minore coinvolto.
- Il mero decorso di un breve periodo tra l’allontanamento dal centro e l’adozione della revoca, in assenza di ulteriori elementi, non dimostra inequivocabilmente la volontà dell’interessato di rinunciare alle misure di accoglienza.
- L’accoglimento della censura procedimentale determina l’assorbimento delle doglianze concernenti il merito sostanziale, quando la loro valutazione presuppone la riedizione del potere amministrativo dopo il corretto svolgimento del contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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